Con la sentenza del 18 novembre 2021, in seguito ad un ricorso ex art. 409 c.p.c. proposto da alcuni ciclo-fattorini, il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha accertato la sussistenza tra questi ultimi e Uber Italy s.r.l. dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
1. - Il ricorso proposto dai ciclo-fattorini.
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., alcuni rider hanno chiesto al Tribunale di Torino di accertare l’esistenza di un’interposizione fittizia di manodopera, in base alla quale Flash Road City – soggetto interposto – avrebbe formalmente assunto i rider, per metterli sostanzialmente a disposizione di Uber Italy s.r.l., unico effettivo datore di lavoro dei ciclo-fattorini. Tra le altre domande, i ricorrenti hanno altresì chiesto al Tribunale adito di accertare la costituzione tra loro e la società Uber Italy s.r.l. di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015. In particolare, i ricorrenti hanno accusato Uber Italy s.r.l. di aver svolto l’attività di gestione dei fattorini addetti alle consegne utilizzando un intermediario, per l’appunto FRC, nei rapporti di lavoro senza che vi fosse alcun contratto di appalto.
Il Tribunale ha ritenuto di non dover verificare la sussistenza o meno della somministrazione irregolare o dell’interposizione illecita di manodopera, in quanto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato non risultava dedotta ex ante, ma in relazione ad essa è stato richiesto l’accertamento ex post in via giudiziale.
La domanda dei ricorrenti riguardante la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra gli stessi e Uber Italy ha invece trovato accoglimento. Il Tribunale ha accertato che il reale centro d’imputazione del rapporto contrattuale con i rider sia stata la società Uber Italy s.r.l. e non certo l’impresa FRC. I contratti stipulati con FRC sono stati dichiarati nulli ai sensi dell’art. 1343 c.c. in quanto connotati da una causa in concreto illecita, quali mezzi per eludere l’applicazione delle norme imperative relative alla disciplina del lavoro subordinato.
Non hanno, al contrario, trovato accoglimento le domande dei ricorrenti volte ad ottenere il risarcimento del danno per la violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e sui controlli a distanza e per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
2. - Il ruolo di Flash Road City (FRC) quale longa manus operativa della società Uber Italy s.r.l.
Uber Italy s.r.l. ha organizzato il servizio di consegna a domicilio mediante l’assunzione diretta dei ciclo-fattorini, ma anche attraverso l’affidamento in gestione dell’attività ad imprese terze come la Flash Road City. Tale società, con un capitale versato di 1.000 € ed un unico addetto all’impresa, è risultata del tutto priva dell’organizzazione di mezzi necessaria a gestire la flotta dei rider che, secondo le indagini della Procura di Milano, superava le 700 unità tra il 2018 e il 2019.
Nella sentenza in commento è stato accertato che la Flash Road City (FRC) ha agito sotto gli ordini e la direzione della società Uber Italy s.r.l. Diversi gli indicatori a sostegno di tale affermazione. L’addetto di FRC, il quale effettuava personalmente i colloqui agli aspiranti rider, ha riferito in giudizio che ai fattorini veniva fatto chiaramente intendere che avrebbero lavorato per conto della società genericamente chiamata “Uber”. In sede di colloquio, veniva spiegato ai lavoratori che avrebbero dovuto utilizzare il mezzo proprio per lavorare (bicicletta o motorino), avrebbero dovuto possedere un telefono moderno per poter scaricare l’app Uber Driver (alcune sim non andavano bene) e che il compenso sarebbe stato di 3,50 euro netti a consegna. L’addetto di FRC faceva firmare prima un precontratto al fine di scongiurare il rischio che la stipula del definitivo rappresentasse per il rider solo l’espediente per domandare la regolarizzazione della propria presenza sul territorio italiano. In seguito alla firma del precontratto ai lavoratori veniva consegnato lo zaino per trasportare cibi e bevande e altro materiale per lavorare (“anche la tuta da pioggia che però non c’era sempre”). Dall’istruttoria in giudizio è emerso che il compenso per le prestazioni veniva erogato da Uber Italy s.r.l. ad FRC e poi quest’ultima procedeva a corrispondere il pagamento ai singoli corrieri.
Dalla documentazione allegata in giudizio è emerso che l’intera attività lavorativa dei rider era scandita nei tempi e nei modi dalle indicazioni provenienti dall’applicazione Uber Driver gestita da Uber Italy s.r.l., vero datore di lavoro dei rider. Sia con riferimento al luogo che al quomodo della prestazione l’attività dei rider era in toto predeterminata dall’applicazione sul telefonino. L’attivazione e il blocco dell’account era gestita da Uber.
3. - Le modalità di svolgimento della prestazione dei rider e la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato.
Prima del 2019 ai rider veniva fatto firmare un contratto che riportava solo la dicitura “contratto di collaborazione occasionale”. Dopo il 2019, il lavoratore si obbligava a “svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto l’attività di consegne di pasti”.
A prescindere dalla formulazione convenzionale attribuita dalle parti nel contratto, dall’istruttoria è emerso che i ciclo-fattorini solo formalmente avevano la facoltà di decidere se e quando collegarsi all’app e di decidere se e quando lavorare. I rider quotidianamente subivano pressioni ed esortazioni a collegarsi soprattutto nei giorni di pioggia o in occasione di eventi sportivi: “Ciao ragazzi, questa sera c’è la partita di calcio di Champions League Juventus – Atletico Madrid in TV e ci saranno più consegne. Ho bisogno del vostro aiuto se provate ad essere online alle 19:00. Potete guadagnare molti soldi!!! Grazie”….“oggi è domenica e ci sono più consegne… oggi ci sono bonus pioggia se rispettate tutte le regole”…..“per quanto riguarda te e gli altri due ragazzi che non hanno ricevuto la tuta da pioggia ok però siete solo in 3 a non avere ricevuto la tuta da pioggia le altre 18 persone ce l’hanno la tuta da pioggia e sanno benissimo che con la pioggia c’è molto più lavoro, si è più rischioso, ma è il rischio di questo mestiere, questo mestiere lavora di più in condizioni di clima avverse in condizioni di freddo, con il freddo e con la pioggia si lavora di più e noi ci dobbiamo essere perché se non garantiamo il servizio durante i giorni di pioggia Uber blocca definitivamente il servizio e nessuno di voi potrà continuare a lavorare e poi però non ci lamentiamo quando non si lavora quando non ci sono consegne perché è proprio questo il motivo perché se noi non garantiamo il servizio al cliente nei giorni di pioggia il cliente non ordina più perché abbiamo dato una cattiva pubblicità, dovete capire questa cosa”… “Nessuno online!! Perché? Vi ho detto che vi do i bonus! Andate online immediatamente. Nessuno online, complimenti ragazzi. Non ho parole per questa situazione. Se non riceverete il prossimo pagamento capirete la situazione?”.
Uber Italy s.r.l., attraverso FRC, ha compulsato il comportamento dei rider sotto la minaccia della sospensione dell’account. Qualora i rider si fossero connessi, avrebbero avuto l’obbligo di accettare tutte le consegne ricevute (“perché mi avete bloccato?” “se vuoi continuare a lavorare devi rispettare tutte le regole. Devi accettare tutte le consegne che ricevi sull’app, non puoi cancellare per la distanza e quando hai problemi devi chiamare il supporto Uber”… “Uber bloccherà i vostri account se non accettate tutte le consegne”… “accettate tutte le consegne, non potete cancellare per la lunga distanza”). La prospettazione della sospensione del pagamento è stata utilizzata da FRC come leva per indurre i rider ad accettare le consegne e rispettare le regole (“If you will not receive the next payment you understand the situation?”). La soluzione, ha sottolineato il Tribunale, è stata condivisa dai vertici di Uber Italy s.r.l.
Dall’istruttoria è ulteriormente risultato che FRC applicava penali sul compenso dei rider, ma tali penali erano conseguenza delle penali che Uber Italy s.r.l. applicava ad FRC “l’accettazione e cancellazione settimanale delle consegne influirà sul pagamento così: - penalità di € 0,50 per ogni consegna sarà applicata se la percentuale di accettazione è minore del 95% - penalità addizionale di € 0,50 sarà applicata per ogni consegna se la percentuale di cancellazione è più alta del 5%”.
Dal meccanismo di funzionamento della piattaforma digitale è emerso come fosse Uber Italy S.r.l. ad organizzare il tempo e le modalità di lavoro dei rider.
4. - La valutazione del contesto giurisprudenziale nazionale ed europeo.
Nella sentenza il Tribunale di Torino ha ricordato che “la questione circa la natura giuridica del rapporto intrattenuto fra i riders e le piattaforme digitali che ne organizzano l’attività è stata affrontata dalla giurisprudenza italiana ed europea negli ultimi anni, e l’attenzione dei giudici, al fine di accertare se i riders fossero lavoratori autonomi o subordinati, si è concentrata sul nesso tra le predeterminazione oraria per l’esercizio della loro attività e la sussistenza o meno di un vincolo di subordinazione”.
Un primo orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in Italia ha escluso che il rapporto di lavoro instaurato tra le aziende di food delivery e i rider potesse avere natura subordinata essendo questi ultimi liberi di scegliere se e quando lavorare (v. Trib. Torino, 7 maggio 2018, n. 778; Trib. Milano, 10 settembre 2018, n. 1853).
La Corte d’appello di Torino con la sentenza n. 26/2019 del 4 febbraio 2019, poi confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1663/2020, ha riconosciuto la sussistenza di un’ipotesi di cui all’art. 2 del d.lvo. 81/2015, pur chiarendo che ciò non comporta la costituzione di un rapporto subordinato in quanto il fattorino “resta, tecnicamente, autonomo nell’esercizio della prestazione di lavoro”.
In senso opposto è andato il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 3570 del 24 novembre 2020 che ha invece riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è interrogata in merito all’effettiva libertà di scelta dei rider di poter rifiutare di rendere la prestazione lavorativa. In particolare, nella sua giurisprudenza la Corte di Giustizia ha chiarito che “l’elemento caratterizzante la condizione di subordinazione non è tanto l’etero-direzione, quanto piuttosto la etero-organizzazione, quale condizione che esclude una indipendenza organizzativa del lavoratore e implica, al contrario, la sua conseguente incapacità di offrire le sue prestazioni di servizio direttamente sul mercato ad altri potenziali utenti, assumendone in proprio il rischio imprenditoriale”.
Altre Corti Europee, avendo dubitato dell’autenticità della libera scelta dei rider se lavorare oppure no, hanno dichiarato la subordinazione del loro rapporto (v. Corte Suprema Spagnola sentenza n. 805/2020). Interessante è il riferimento alla sentenza francese della Cour de Cassation, Chambre Sociale del 4 marzo 2020 n. 374 relativa al diverso caso riguardante gli autisti di Uber. In relazione a tale sentenza il Tribunale di Torino ha evidenziato quanto segue “il prestatore di lavoro non è un partner commerciale; al contrario, nel momento della stipulazione del contratto, egli aderisce ad un servizio di trasporto interamente organizzato da Uber attraverso la piattaforma digitale e i sistemi di elaborazione algoritmici che ne determinano il funzionamento. L’autista che ricorre all’infrastruttura tecnologica non ha la possibilità di crearsi una propria clientela né di determinare liberamente le tariffe da applicare e, in tal modo, colloca la propria attività lavorativa entro un quadro di regole determinato dall’esterno. Dall’impossibilità di occupare una posizione autonomamente definita sul mercato dei servizi di trasporto sembra derivare una condizione di dipendenza economico-contrattuale che, nell’impostazione adottata dalla Corte francese, non è in grado di integrare da sola la subordinazione, atteso che la sentenza in esame valorizza l’inserimento del lavoro in un “service organisé” che “peut constituer un indice de subordination” soltanto quando “l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution”. Quando è chiaro il carattere strumentale e integrato dell’attività del prestatore rispetto alla struttura economica della società, per raggiungere la soglia della subordinazione sarà sufficiente la presenza di indici che dimostrino la determinazione unilaterale delle regole destinate ai lavoratori. Questa prospettiva abbandona la ricerca di elementi di prova dell’esercizio dei poteri datoriali e valorizza diverse caratteristiche del rapporto che, unitariamente considerate, sono in grado di dimostrare che le “conditions d’exécution” della prestazione sono fissate dal titolare dell’organizzazione”.
Dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE 20 dicembre 2017, C-434/15 (vicenda UBER SYSTEM SPAIN), il Tribunale di Torino ha tratto conferma della natura della piattaforma digitale utilizzata da Uber Italy s.r.l. di impresa di trasporto e distribuzione e non di una piattaforma di intermediazione di servizi con la conseguenza che la stessa può bene essere titolare di un rapporto di lavoro con i suoi collaboratori. Ha così riconosciuto, viste le concrete modalità con le quali risulta essersi svolta l’attività lavorativa dei rider ricorrenti, un rapporto di lavoro subordinato fra la società Uber Italy s.r.l. ed i ricorrenti stessi e non solo un’ipotesi di collaborazione organizzata dal committente ex art. 2 D.L.vo n. 81/2015.
Il Tribunale di Torino ha poi specificato che “se fino ad ora il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è concentrato sulla ricerca di una distinzione qualitativa tra etero direzione ed etero organizzazione, ritenuta il discrimen fondamentale tra articolo 2 cit. e articolo 2094 c.c., tuttavia tale distinzione non appare centrale a fini qualificatori, perché “direzione” ed “organizzazione” sono entrambe componenti dell’attività imprenditoriale che è attività di direzione ed organizzazione dei fattori di produzione….In realtà, può affermarsi che ciò che davvero differenzia le due fattispecie – l’articolo 2094 c.c. e l’articolo 2 del D.L.vo n. 81/2015 – non è l’etero-direzione contrapposta all’etero-organizzazione, ma la “dipendenza” (intesa quale messa a disposizione da parte del lavoratore in favore dell’impresa del proprio tempo e delle proprie energie), tratto essenziale della subordinazione e non delle collaborazioni di cui all’art. 2 cit., dovendo il giudice verificare se e in quale misura il lavoratore abbia nel concreto la libertà di decidere il se e il quando della propria prestazione, anche verificando meccanismi contrattuali di incentivo/penalizzazione che, nei fatti, inducono il lavoratore a rendersi disponibile quanto più possibile”.
Dall’istruttoria è emerso non solo che il tempo di lavoro non dipendeva dalla libera determinazione del rider, ma anche che vi era un tempo variabile, ma consistente, in cui il rider per poter lavorare doveva mettere le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro, senza ricevere peraltro in cambio alcun compenso, e che tale disponibilità era resa obbligatoria dal funzionamento della piattaforma digitale.
Il Tribunale di Torino nella sentenza in commento ha infine concluso riconoscendo che “La collocazione del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale in modo di fatto obbligatorio, la messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie lavorative sotto la direzione dell'app della piattaforma digitale, che fornisce indicazioni obbligatorie, passibili di essere solo accettate o rifiutate dal lavoratore e che, in tale ultimo caso, né comportano la possibile sospensione e, nei casi più gravi, il blocco, non può che ritenersi rientrare nel paradigma dell'articolo 2094 c.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 30 del 1996, non potendosi dubitare che sia il risultato dell'attività lavorativa che la sua organizzazione perseguono interessi unicamente datoriali e totalmente estranei al lavoratore”.
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