Con due successive ordinanze (del 3 agosto 2022 e del 18 agosto 2022) rese da differenti Giudici e nei confronti di due distinte società, il Tribunale di Palermo ha accolto i ricorsi proposti ex art. 700 c.p.c. da due riders.
Premettendo di svolgere attività di ciclofattorini, i due ricorrenti avevano dedotto di essere sottoposti, nello svolgimento della prestazione lavorativa, a condizioni di stress fisico derivanti dagli effetti del clima e, in particolare, dei raggi solari che procuravano, durante le ore più calde, spossatezza e grave disidratazione.
Nonostante l’emergenza climatica in corso e la conoscenza dei rischi correlati all’esposizione prolungata dei riders alle onde di calore, le società non avevano fornito i mezzi per evitare pregiudizi alla salute.
Da qui la domanda diretta ad ottenere l’ordine alla Società a consegnare i dispositivi di protezione individuale, quali una crema solare protettiva, un contenitore termico di acqua e bustine di integratori di sali minerali.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti, in entrambi i casi, il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
In relazione al primo elemento, punto di partenza è stata la qualificazione del rapporto fra i riders e la società.
Sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., in particolare, Corte appello Torino, 25 marzo 2022, n.56) e di legittimità (Cass. 1663/2020) espresso
in relazione a fattispecie analoghe, il Tribunale ha ricondotto tale rapporto nell’ambito delle collaborazioni etero – organizzate, con conseguente applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (cfr. art. 2, d. lgs. n. 81/2015) (si segnala, in argomento, su questo sito, La natura subordinata del rapporto di lavoro tra Uber Italy s.r.l. e i rider).
Dall’applicabilità di tale disciplina il Tribunale ha fatto – correttamente - discendere l’applicazione anche dell’art. 2087 c.c. Quest’ultima, come è noto, costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., in questo senso, tra le molte altre, Cass. 1° giugno 2020, n.10404).
A fronte delle deduzioni dei ricorrenti, secondo il Tribunale, le convenute non avevano provato di avere adottato le necessarie misure volte alla prevenzione e alla riduzione dei rischi sebbene risultasse documentata la previsione, anche per il mese di agosto, di temperature particolarmente elevate ed oltre la media nella città di Palermo.
Quanto all’elemento del periculumin mora, entrambe le ordinanze hanno reputato sussistente il pregiudizio imminente ed irreparabile.
In particolare, il protrarsi dello svolgimento dell’attività lavorativa in assenza di misure protettive contro i rischi derivanti dall’esposizione a temperature elevate e ondate di calore, nonché in assenza di adeguata informazione e formazione, avrebbe potuto esporre i lavoratori, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute, tenuto conto anche della mancata previsione di una riduzione o sospensione dell’attività nelle ore e giornate più calde.
Parte della dottrina ha affermato che l’art. 2087 c.c. si pone come “zoccolo duro” dell’intero complesso normativo della disciplina della sicurezza sul lavoro, della quale costituirebbe una “chiave di lettura” fondamentale ed un “sostegno” indispensabile (Natullo, La tutela dell'ambiente di lavoro, Torino, 1995, 5).
Le due ordinanze del Tribunale di Palermo ne sono una conferma.