L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Questi sono i principi posti alla base della condivisibile e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è pronunciata in argomento (tra le più recenti, Cass. 20 ottobre 2022, n. 31049).
Conseguenza di tali principi è, ovviamente, la ripartizione degli oneri della prova tra le parti.
Difatti, incomberà sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra.
Solo se il lavoratore ha fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le molte altre precedenti, si veda Cass. n. 20823 del 2022 e Cass. n. 26495 del 2018).
Si rammenta, poi, che, soprattutto in tema di presunti danni connessi a demansionamento o dequalificazione, la Suprema Corte ha più volte affermato che, per quanto debba qualificarsi come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, non può dirsi derivare automaticamente da tale inadempimento datoriale l’esistenza di un danno, dovendosi pertanto distinguere tra “inadempimento” e “danno risarcibile”, quindi tra il momento della violazione degli obblighi e quello della produzione del pregiudizio, suscettibile di assumere differenti aspetti (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, s.d. danno esistenziale), così da indurre la necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di averlo subito (in questo senso, anche la recente Cass. 3 giugno 2022, n. 17975.
Sullo stesso tema, si veda Infortunio sul lavoro: quando la condotta incauta del lavoratore determina la riduzione del risarcimento?
In relazione alla sicurezza sul lavoro, si richiama anche Alte temperature e tutela delle condizioni di lavoro: il Tribunale di Palermo accoglie il ricorso d’urgenza dei riders