Il Tribunale di Parma con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto riguardante l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1284, co. 4, c.c. ai ‘crediti di lavoro’.
In forza di una sentenza C… era stato condannato a pagare € 4.740,04 oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, € 8.570 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive ed € 205,17 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Su tutti questi importi, derivanti sia da titoli contrattuali (differenze retributive) che extracontrattuali (indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo), il creditore L..., al momento della notifica dell’atto di precetto, applicava gli elevati interessi moratori previsti dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in forza dell’art. 1284, co. 4, c.c.
Avverso l’atto di precetto, C… proponeva opposizione ai sensi degliartt. 615, co. 1, e 618-bis c.p.c., sostenendo che la disciplina prevista all’art. 1284, co. 4, c.c. non trova applicazione in tema di ‘crediti di lavoro’.
Nella pronuncia in commento, il Tribunale di Parma, dopo aver rilevato l’esistenza di un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di merito sulla questione oggetto dell’opposizione a precetto, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ritenendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dal nuovo articolo 363-bis c.p.c. recentemente introdotto dalla Riforma Cartabia.
Secondo un primo orientamento, afferma il Tribunale del rinvio, l’art. 1284, co. 4, c.c. risulterebbe inapplicabile in ambito lavoristico, venendo derogato dalla disciplina speciale prevista dall’art. 429, co. 3, c.p.c. che detta un regime di favore per i crediti del lavoratore.
In base ai principi generali, le comuni obbligazioni pecuniarie, dette di ‘valuta’[1], sono assoggettate al principio nominalistico in forza del quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
La disciplina speciale dettata dall’art. 429, co. 3, c.p.c. sottrae i crediti di lavoro dall’applicazione del principio nominalistico in modo da proteggere il patrimonio del prestatore di lavoro dagli effetti pregiudizievoli del deprezzamento monetario.
Alla luce di ciò, in forza dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato, “sarebbe preclusa l’applicazione dell’art. 1284 co. 4 c.c., norma di generale applicazione, avendo il legislatore inteso riservare una regolamentazione settoriale a questa particolare materia in ragione del preminente valore costituzionale degli interessi coinvolti (in tal senso, a es. Trib. Roma 22 giugno 2020, n. 3577; Trib. Lucca, 2 marzo 2023, n. 75)”.
Secondo un altro orientamento, non vi sarebbero ostacoli all’applicazione della disciplina prevista dal co. 4° dell’art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro in quanto l’art. 429, co. 3, c.p.c. nella parte in cui prevede che sui crediti di lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale, “opererebbe un rinvio all’art. 1284 c.c. nella sua interezza: sia al co. 1, in cui viene stabilito – mediante rinvio alla determinazione annuale effettuata con decreto ministeriale – il saggio generale degli interessi legali, sia al co. 4, che prevede che dalla domanda giudiziale – in caso di mancata determinazione convenzionale del tasso di interesse – «il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto nella legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Nell’ordinanza in commento, il Tribunale di Parma, al di là del contrasto giurisprudenziale rilevato, ha osservato, a sostegno di tale ultimo indirizzo, che se la ratio della disciplina prevista dall’art. 1284, co. 4, c.c. è quella “di scoraggiare la resistenza dilatoria a iniziative giudiziali infondate”, la stessa esigenza sussiste anche in ambito lavoristico.
Inoltre, sempre secondo il giudice del rinvio, l’orientamento giurisprudenziale che afferma l’inapplicabilità della norma in esame ai crediti di lavoro “finirebbe per fornire una tutela minore (considerata la sensibile differenza tra il saggio di interessi legale ‘generale’ e quello previsto dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) ai soggetti che il legislatore aveva inteso garantire maggiormente con la disciplina di favore di cui all’art. 429 co. 3 c.p.c. (v. in tal senso, a es., Trib. Perugia, 15 marzo 2022, n. 53; Trib. Venezia, 19 gennaio 2023, n. 29; Trib. Venezia, 16 marzo 2023, n. 176)”.
Infine, il Tribunale di Parma, ritenuto necessario l’intervento in senso nomofilattico della Cassazione, nel disporre il rinvio pregiudiziale, ha altresì rilevato come la decisione possa costituire l’occasione per risolvere un ulteriore contrasto giurisprudenziale “la cui rilevanza esorbita dall’ambito lavoristico” ossia l’estensione dell’ambito applicativo degli interessi maggiorati di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. non solo alle obbligazioni pecuniarie aventi natura contrattuale (come affermato da Cass., 7 novembre 2018, n. 28409), ma anche a tutte le altre ed, in particolare, a quelle di origine extracontrattuale (v. recentemente Cass., 3 gennaio 2023, n. 61).
Per leggere il testo integrale dell’ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. clicca qui: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Ordinanza_Tribunale_Parma_RG_363_2023_oscuramento_no-index.pdf
Sullo stesso tema v. anche https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Ordinanza_Tribunale_Milano_RG_30215_2022_NS_RG_16260_2023_oscuramento_no-index.pdf
[1] Obbligazioni il cui oggetto originario della prestazione è costituito, sin dal momento della costituzione del vincolo obbligatorio, da una somma di denaro.