È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 14 maggio 2024 il d.lgs. n. 62 del 3 maggio 2024 (il c.d. Decreto Disabilità) che entrerà in vigore il 30 giugno 2024.
La finalità
Le disposizioni del decreto sono finalizzate a garantirealle persone con disabilità l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei benefici e delle agevolazioni. Le norme si pongono sulla scia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di New York del 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 18/2009.
Le nuove definizioni
Il decreto prevede alcune nuove definizioni (art. 2). In particolare:
Nuova terminologia
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto non si dovrà più parlare di ‘’handicap’ (art. 4). Questa espressione, ovunque presente, dovrà essere sostituita dalle parole condizione di disabilità.
Analogamente, le parole ‘persona handicappata’, ‘portatore di handicap’, ‘persona affetta da disabilità’, ‘disabile e diversamente abile’, saranno sostituite dalle seguenti: ‘persona con disabilità’.
Anche le parole ‘con connotazione di gravità’ e ‘in situazione di gravità’ saranno sostituite da ‘con necessità di sostegno elevato o molto elevato’ e le parole ‘disabile grave’ da ‘persona con necessità di sostegno intensivo’.
La valutazione di base
La valutazione di base viene definita come il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità che comprende ogni accertamento dell’invalidità civile previsto dalla normativa vigente (art. 5). Il procedimento, descritto agli artt. 6 e ss. del decreto, si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno, con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo che costituisce espressamente (cfr. art. 8) il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base.
Il riconoscimento della condizione di disabilità rappresenta il risultato del procedimento valutativo di base.
L’accomodamento ragionevole
È previsto l’inserimento dell’art. 5 bis nella l. 104/92, dedicato all’accomodamento ragionevole, istituto ispirato alla Convenzione delle Nazioni Unite. Tale procedimento, attivato in via sussidiaria, è diretto a garantire alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
Il progetto di vita individuale
L’art. 18 del decreto è riservato al progetto di vita, diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita. Il progetto di vita individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.