Con ordinanza n. 4569 del 23 aprile 2024 il Tribunale di Venezia ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto attinente all’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili, nonché all’eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull’atto di rinuncia.
1. - Il caso di specie
Con atto stipulato davanti ad un notaio i signori C.S. e C.L. hanno rinunciato unilateralmente ad un immobile di loro proprietà che diveniva di proprietà pubblica ai sensi dell’art. 827 c.c.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere l’accertamento e la dichiarazione di nullità del predetto atto di rinuncia, citava in giudizio i signori C.S. e C.L. deducendo l’inefficacia dell’atto da loro posto in essere in quanto atto “inconfigurabile nell’ordinamento, privo di causa lecita e violativo del divieto di abuso del diritto”.
Nel giudizio in oggetto veniva disposta ctu al fine di verificare “se il terreno oggetto di causa sia soggetto a rischio idrogeologico ed in che misura sussista probabilità che lo stesso sia interessato da fenomeni franosi”.
Successivamente il Tribunale di Venezia, vista l’istanza formulata dal Ministero, ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi del nuovo art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in merito alla questione della rinuncia abdicativa unilaterale al diritto di proprietà su beni immobili.
2. – Le gravi difficoltà interpretative
In ordine al requisito delle “gravi difficoltà interpretative” richiesto dal n. 2 dell’art. 363-bis c.p.c. il Tribunale, nell’ordinanza in commento, ha richiamato le argomentazioni già espresse nel decreto della Prima Presidente della Cassazione del 28-29 febbraio 2024 (la pronuncia è stata oggetto di un nostro precedente commento. Vedi sul nostro sito La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare: una questione controversa da rinviare alle Sezioni Unite).
Il Tribunale ha dunque richiamato le diverse posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza con riferimento all’ammissibilità in via generale dell’istituto della rinuncia abdicativa nel nostro ordinamento.
Il contrasto, come già ricordato, si è concentrato su diversi argomenti: “sulle antitetiche interpretazioni fornite dell’art. 827 c.c., quale mera disposizione di chiusura ovvero base giuridica dell’istituto, della positivizzazione di talune ipotesi di rinuncia, da alcuni ritenute di natura abdicativa, da altri ammissibili solo in quanto comportanti l’estinzione di diritti reali minori o della quota di comproprietà, con conseguente riespansione della piena proprietà che non rimarrebbe “acefala” (artt. 1104, 1070, 963 c.c.) ovvero di fattispecie di rinunzia traslativa (art. 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c.), nonché dei differenti orientamenti sulla nullità o meno dei negozi aventi ad oggetto tale rinuncia ex artt. 1418, 1343 e/o 1344 c.c.”.
In conclusione, il Tribunale, accertata la sussistenza anche degli altri presupposti richiesti dall’art. 363-bis c.p.c., ha sospeso il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Cassazione.
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