È da considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico.
Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione in una pronuncia (ord., 28 maggio 2024, n. 14848) che ha evidenziato che, ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l’art. 1, c. 2, lettera a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro.
Nel caso sottoposto alla Corte, i lavoratori avevano lamentato il mancato pagamento della retribuzione di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino al tornello posto all’ingresso al completamento della procedura di log off fino alla timbratura del cartellino al tornello di uscita.
La Corte d’Appello aveva accolto la domanda. La Società datrice aveva proposto ricorso per cassazione lamentando l’errata valutazione del tempo intercorrente tra l’ingresso nella sede di lavoro al log in presso la postazione come tempo di lavoro.
La Suprema Corte ha escluso che la Corte territoriale fosse incorsa in una violazione di legge, ritenendo che la stessa si fosse adeguata all’interpretazione consolidata della normativa sull'orario di lavoro (d. lgs. n. 66/2003 nonché le direttive comunitarie nn 93/104 e 203/88). In particolare, la Corte ha ritenuto che la decisione di secondo grado avesse rispettato il principio secondo il quale “il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie”.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità aveva già evidenziato, anche con recenti pronunce, che il tempo per raggiungere il luogo di lavoro, allorché lo spostamento sia funzionale alla prestazione lavorativa, rientra nell'attività lavorativa vera e propria, cosicché deve essere sommato al normale orario di lavoro (cfr. Cass. 27008/2023).
Come ricorda la pronuncia in esame, la stessa soluzione è stata estesa a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (in tal senso, Cass. 27799/2017 nonché 12935/2018).
In questo contesto, è stato elaborato il principio secondo il quale “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro”.
Nel caso di specie, la Corte, sulla base di una valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio, avrebbe considerato necessario ed obbligatorio il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro nonché il compimento di ogni altra attività preliminare, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
Secondo la Corte, tale conclusione sarebbe logica e fondata perché:
- sarebbe stata la datrice di lavoro ad aver deciso come strutturare la propria sede, dove collocare la postazione di lavoro dei lavoratori ed il percorso da effettuare;
- la stessa datrice di lavoro avrebbe assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica;
- la Società avrebbe determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della postazione, determinando così anche i tempi necessari;
- la Società avrebbe altresì deciso che tutti coloro che accedevano agli spazi aziendali fossero tenuti, durante la permanenza, all'osservanza di un comportamento corretto e rispettoso delle regole dalla stessa stabilite.
In tema di orario di lavoro si richiama anche Il lavoratore può rifiutarsi di seguire i corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati al di fuori dell’orario normale di lavoro? nonché Le ore di formazione imposte al lavoratore costituiscono orario di lavoro?