La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.
Questo il principio affermato dalla Cassazione con sentenza n. 16329 del 12 giugno 2024.
La Corte territoriale aveva ritenuto provata la donazione indiretta della quota pari ad un quarto di un appartamento in favore della coerede, sulla base delle prove raccolte in giudizio, e, ai fini della collazione, aveva ricompreso nella massa ereditaria la quota di un quarto dell’immobile.
La sentenza in commento muove dall’insegnamento risalente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 9282 del 1992, in forza del quale “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto”.
In epoca successiva all’intervento delle Sezioni unite si sono andati formando due orientamenti contrapposti, con riguardo alla configurabilità di una donazione indiretta dell’immobile in caso di corresponsione da parte del donante di una parte del prezzo.
Secondo un primo arresto “La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo” (Cass. civile sez. II, 31/01/2014, n. 2149).
In senso parzialmente difforme, Cass. civ. sez. II, 17/04/2019, n. 10759 - in relazione ad un caso che vedeva l'acquisto dell'appartamento da parte della asserita donataria solo per la quota del 50% tramite provvista fornita dal donante – ha concluso che l'oggetto della donazione indiretta fosse in quel caso integrato dal, “meccanismo della corresponsione da parte del donante delle somme necessarie a soddisfare l'obbligo di pagamento del corrispettivo della vendita effettivamente compiuta da parte del donatario”. In tale pronuncia la Corte aveva quindi ritenuto inapplicabile il principio affermato in precedenza da Cass. n. 2149 del 2014, “poiché nella fattispecie la donazione concerneva solo il 50% dell'immobile e cioè la quota che sarebbe dovuta pervenire alla ricorrente”. Secondo la pronuncia da ultimo riportata “la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente (deve) tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante”.
La sentenza in commento, condividendo il primo dei due orientamenti – invero senza riportare il dibattito animatosi nella giurisprudenza di legittimità - ripropone la distinzione, ai fini della collazione, tra erogazione dell’intero costo del bene immobile e corresponsione di una parte di esso.
La conclusione è, dunque, nel senso che, solo nel caso in cui l’intero costo del bene sia stato sostenuto dal donante è configurabile una donazione indiretta, con conseguente imputazione, ai fini della collazione, della corrispondente quota dell’immobile.
La sentenza in esame, quindi, esclude che il caso in controversia possa ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta di immobile, posto che solo una parte del prezzo era stata corrisposta dal de cuius.