La particolare attività di volantinaggio costituita dall’ ‘uomo sandwich’, per la durata dell’esposizione, impositiva della costante vista del materiale sindacale per l’arco temporale dell’intera prestazione lavorativa, può costituire fonte di distrazione costante e dunque recare pregiudizio all’ordinario svolgimento della vita ed attività aziendale. Pertanto, l’attività di proselitismo sindacale in tal modo svolta è illegittima.
Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione in una recente ordinanza (n. 2459/2024).
La Corte d’appello aveva rigettato il ricorso proposto dal lavoratore avverso la decisione con la quale il Tribunale aveva ritenuto infondata la domanda dallo stesso proposta, diretta all’accertamento della illegittimità della sanzione inflitta dalla datrice di lavoro, consistente in otto giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Al lavoratore era stato addebitato l’aver tenuto attaccati al petto ed alla schiena due fogli riproducenti un volantino sindacale, durante un’intera giornata. La Corte di merito aveva ritenuto che tale manifestazione non rientrasse nel libero esercizio dell’attività sindacale, anche in considerazione della circostanza che il lavoratore non aveva mai rivestito alcun ruolo sindacale e che il comportamento in questione non potesse essere qualificato come attività di volantinaggio o affissione, in quanto effettuato fuori dagli spazi consentiti. La Corte, valutando quindi illegittimo il comportamento, aveva ritenuto proporzionata la sanzione.
Avverso detta decisione il lavoratore aveva proposto ricorso.
La Cassazione è giunta alla conclusione sopra riportata rammentando, in primo luogo, nel solco di quanto affermato già in precedenti occasioni, che l’attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro incontra i limiti previsti dall’art. 26, comma 1, della l. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni (Cass. n. 35643/2022; Cass. n. 5089/86). In particolare è stato affermato che, pur non essendovi alcun divieto di svolgere tale attività durante l’orario di lavoro, occorre non solo che essa sia compiuta da lavoratori in regolare permesso (quali i dirigenti della R.S.A.), ma anche che, per le modalità e le cautele in concreto adottate ed avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui siano addetti i destinatari, risulti di fatto non pregiudicato l’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo.
Nel caso in esame il giudice d’appello, riaffermando i principi che consentono a tutti i lavoratori lo svolgimento di attività sindacale nelle modalità consentite dalla contrattazione collettiva, aveva individuato nella attività di proselitismo svolta dall’ ‘uomo sandwich’ un comportamento estraneo alle pattuizioni sociali in proposito realizzate.
Occupandosi degli obblighi datoriali circa il concreto svolgimento dell’attività di proselitismo sindacale, la Corte aveva già in precedenza statuito che l’art 25 della legge n. 300/70, nel disporre che “le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi e che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro”, ha individuato, in linea con le condizioni comunicative all’epoca esistenti, una delle forme attraverso cui garantire lo svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro (cfr. Cass n. 35643/2022),.
Con riferimento al particolare “volantinaggio elettronico” , quale forma evolutiva dell’originario volantinaggio cartaceo, la medesima Corte aveva chiarito che l’obbligo datoriale sancito dall’art. 26 della legge n. 300/70, secondo cui “I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale”, è soddisfatto quando lo stesso mette a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio all’interno dell’unità produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei; né può ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto all’affissione in un determinato luogo neanche nel caso in cui l’originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata, e non può fondatamente parlarsi di detenzione qualificata delle bacheche (Cass. n. 1199/2000).
I principi richiamati – secondo la Corte - individuano gli esatti limiti in cui intendere legittima l’opera di proselitismo sindacale e legittimo l’esercizio del diritto in tal senso, in quanto rispettoso degli “spazi” comunicativi messi a disposizione dal datore di lavoro, in adempimento degli obblighi imposti dal legislatore, anche concordati pattiziamente, e comunque tali da non recare pregiudizio all’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo.
Nella vicenda di specie, la Corte di merito, proprio in riferimento a tale ultima condizione, aveva ritenuto che la particolare attività di volantinaggio attraverso ‘l’uomo sandwich’ esulasse dai limiti imposti dall’art. 26 richiamato, in quanto fonte di costante distrazione rispetto all’attività lavorativa. Tale valutazione, comunque espressione di un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, è stata reputata dalla Cassazione rispettosa del disposto legislativo e della lettura allo stesso data in sede di diritto vivente, necessariamente sollecitato a rapportare il dettato normativo a fattispecie concrete.