Contratto a tempo determinato illegittimo: nessun tetto al risarcimento se c’è il maggior danno

Maria Santina Panarella
12 Novembre 2024

Il 6 novembre 2024 il Senato ha approvato la legge di conversione del ‘decreto salva infrazioni’.

Come avevamo anticipato nel dare la notizia della pubblicazione del decreto-legge (cfr.  Abuso dei contratti a termine: il decreto salva infrazioni elimina il limite al risarcimento), le nuove disposizioni intervengono a seguito della procedura di infrazione n. 2014/4231, nell’ambito della quale l’Unione Europea aveva ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 1999/70/CE sui rapporti di lavoro a tempo determinato. 

In particolare, viene ampliata la misura dell’indennità risarcitoria alla quale può accedere il lavoratore.

È stato modificato, in particolare, l’art. 28 del d.lgs. 81/2015 in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva da corrispondere in caso di abuso nel il settore privato:

  • è stato abrogato il 3° comma (che disponeva la riduzione alla metà della soglia massima dell'indennizzo, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie);
  • è stato aggiunto, al 2° comma, dopo il primo periodo (che dispone che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto), il seguente inciso: “Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”.

Analogo intervento vi è stato nel settore del pubblico impiego.

Sono state apportate modifiche all’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. È ora previsto che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'’buso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.

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