Con la sentenza del 5 novembre 2024, n. 28452 le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla seguente questione di diritto: “se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di ‘casella piena’”.
Come ricordato dall’ordinanza interlocutoria del 21 novembre 2023, n. 32287, sulla predetta questione di diritto si sono contrapposti nel tempo orientamenti non univoci.
Secondo un primo orientamento, seguito da Cass. n. 3164/2020, è da ritenersi perfezionata la notifica a mezzo PEC in caso di ricevuta attestante la "casella piena" della posta elettronica del destinatario, in quanto da equipararsi alla avvenuta consegna del messaggio PEC per essere la “saturazione della capienza... un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (v. anche Cass., 22 maggio 2018, n. 12541; Cass., 7 settembre 2021, n. 24110; Cass., 12 settembre 2022, n. 26810 e Cass., 1 settembre 2023, n. 25586).
Alla base di tale orientamento vi è la “sostanziale equivalenza” tra quanto previsto dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 179/2012 e dall'art. 149-bis, comma terzo, c.p.c., che disciplina le notificazioni telematiche dell'ufficiale giudiziario stabilendo che “la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario”, nonché il dovere del difensore di provvedere al controllo preventivo della propria casella di PEC.
Un secondo e diverso orientamento invece esclude che la notificazione possa reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine, seppur per causa imputabile al destinatario con indicazione errore ‘casella piena’, “ove, anche in eventuale associazione con il domicilio digitale, ‘concorra una specifica elezione di domicilio fisico’, per cui ‘il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario [rectius: domicilio] fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto”.
Tale indirizzo giurisprudenziale, precisa la Cassazione nell’ordinanza interlocutoria n. 32287/2023, ritiene che, ove sia stata effettuata, in eventuale associazione con il domicilio digitale, anche una elezione di domicilio fisico, “quale ‘prerogativa processuale della parte’ pur sempre esercitabile, il mancato perfezionamento della notificazione per causa imputabile al destinatario ‘impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e seguenti, c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ultima parte, del... decreto legge n. 179 del 2012’, essendo tale norma riferibile alle sole notificazioni e comunicazioni effettuate dalla cancelleria”.
Ricostruito il dibattito giurisprudenziale sul tema, le Sezioni Unite hanno ritenuto di decidere la questione, enunciando il seguente principio di diritto: “nel regime antecedente alla novella recata dal D. Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”.