Decreto Correttivo Cartabia: focus sulle modifiche in tema di notifiche

Maria Santina Panarella
19 Novembre 2024

Il decreto correttivo Cartabia (abbiamo dato notizia della sua pubblicazione la scorsa settimana) ha apportato modifiche anche in materia di notifiche degli avvocati.

In particolare, per quanto riguarda le modifiche alla l. n. 53/94, si segnalano le seguenti novità:

  • in tema di notifiche a mezzo pec, all’articolo 3-ter della l. 53/1994, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa   imputabile   al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.  3. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici   elenchi   ovvero   che   la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata”.

Pertanto:

  • se il recapito non è possibile per causa imputabile al destinatario (ad esempio, casella piena), l’atto da notificare viene inserito in un’apposita area riservata creata sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (https://servizipst.giustizia.it accedendo, tramite log in, alla sezione ‘Area Web Notifiche’).  In questo caso, la notifica si perfeziona per il destinatario nel decimo giorno successivo all’inserimento dell’atto nel portale o, se anteriore, nella data in cui il destinatario stesso accede all’area riservata;
  • se, invece, il recapito non è possibile o ha comunque esito negativo per causa non imputabile al destinatario, la notifica sarà eseguita dall’avvocato (o dall’ufficiale giudiziario) nelle forme tradizionali (posta/a mani);
  • in ordine all’avviso di impugnazione/opposizione, all’articolo 9, comma 1, le parole “sull'originale del provvedimento” sono soppresse e le parole “presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento”.

L’art. 9 così ora recita: “nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute.

Pertanto, l’avvocato che notifica un atto di impugnazione o di opposizione a decreto ingiuntivo deve depositare copia dell’atto notificato nel fascicolo telematico d’ufficio del provvedimento impugnato.

La modifica all’art. 250 c.p.c., poi, conferma la facoltà di notificare l’atto di intimazione ai testi mediante posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.

All'articolo 250 cit., al secondo comma, dopo le parole “servizio postale” sono inserite le seguenti: “o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”.

L’art. 250 c.p.c. ora così recita: “[I]. L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti. [II]. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, è effettuata in busta chiusa e sigillata. [III]. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi.

[IV]. Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna”.

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