Un lavoratore era stato coinvolto in un incidente stradale nel tragitto tra la sede dell’azienda e un dato cantiere presso il quale avrebbe dovuto espletare la prestazione lavorativa.
Tribunale e Corte di Appello hanno rigettato la domanda del lavoratore volta ad ottenere l’indennizzo perché non qualificato come infortunio in itinere, non essendo avvenuto durante il tragitto tra l’abitazione privata del lavoratore e il luogo di lavoro.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore precisando che, nel caso in cui lo spostamento del lavoratore sia funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa – come appunto avviene allorquando il lavoratore sia obbligato a presentarsi dapprima presso la sede aziendale e successivamente presso altre località (quali ad esempio un cantiere) al fine di svolgervi la prestazione lavorativa – l’infortunio occorso al medesimo durante il predetto spostamento è indennizzabile perché “funzionale allo svolgimento della mansioni che gli erano richieste dal datore di lavoro”. Solo nel caso in cui il lavoratore abbia posto in essere una condotta abnorme, in quanto tale “idonea ad elidere il nesso eziologico con lo svolgimento dell’attività lavorativa sopra indicata” allora può essere escluso il diritto del lavoratore all’indennizzo, appunto perché l’infortunio non sarebbe causalmente collegato con lo svolgimento dell’attività lavorativa.