Il Consiglio europeo e i prodotti ottenuti con il lavoro forzato

Maria Santina Panarella
26 Novembre 2024

Il Consiglio Europeo, nella seduta del 19 novembre 2024, ha adottato un Regolamento diretto a vietare l’immissione, la messa a disposizione sul mercato dell’Unione, o l’esportazione, di prodotti ottenuti ricorrendo al lavoro forzato.

Secondo le statistiche ufficiali riportate nei considerando del Regolamento, quasi 27 milioni di persone nel mondo lavorano in condizioni di lavoro forzato in molti settori e in ogni contenente. L’86 % dei casi di lavoro forzato riguarda il settore privato, ma ci sono anche casi in cui è imposto dallo Stato. Il lavoro forzato “costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali, contribuisce alla perpetuazione della povertà e ostacola il conseguimento dell'obiettivo di un lavoro dignitoso per tutti”.

Per completare il quadro legislativo e politico dell'Unione in materia di lavoro forzato, l’UE ha così ritenuto opportuno introdurre nuove disposizioni; attualmente, infatti, non esiste una normativa dell'Unione che consente alle autorità degli Stati membri di intervenire direttamente per trattenere, sequestrare od ordinare il ritiro di un prodotto sulla base della constatazione che esso è stato ottenuto, in tutto o in parte, con il lavoro forzato.

Al fine di garantire l'efficacia delle nuove disposizioni, il divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato si applicherà:

  • ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di tali prodotti, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a tali prodotti;
  • ai prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati.

Il testo (qui è visionabile il testo integrale che ora attende di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione), all’art. 3, contiene il chiaro divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato, disponendo che “Gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né esportano tali prodotti”.

Anche le vendite a distanza, compresa la vendita online, rientrano nell'ambito di applicazione. Secondo l’art. 4, infatti, “i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato se l'offerta è destinata agli utilizzatori finali dell'Unione”.

Nel complesso, e nella pratica, il nuovo Regolamento consentirà all'UE di vietare e rimuovere un prodotto dal mercato unico se è dimostrato che è stato ottenuto da lavoro forzato, indipendentemente dal fatto che sia prodotto all'interno dell'UE o importato nell'UE.

Verrà istituita una banca dati contenente informazioni verificabili e regolarmente aggiornate sulle zone o sui prodotti a rischio di lavoro forzato.

Le indagini saranno svolte da diverse autorità:

  • la Commissione, competente al di fuori del territorio dell'UE;
  • l'autorità nazionale, chedirigerà l'indagine nel caso di rischi situati nel territorio di uno Stato membro.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applicherà a decorrere da 36 mesi dalla data di pubblicazione.

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