Accordi verticali: l’Autorità garante della concorrenza non deve dimostrare l’esistenza di effetti restrittivi concreti sulla concorrenza

Maria Santina Panarella
18 Dicembre 2024

L’Autorità garante della concorrenza non deve dimostrare l’esistenza di effetti restrittivi concreti sulla concorrenza, potendo limitarsi ad accertare che vi siano effetti restrittivi potenziali, sufficientemente sensibili, sulla concorrenza.

La Corte di Giustizia dell’UE, nella causa C‑606/23, si è espressa in questo senso (sentenza del 5 dicembre 2024), pronunciandosi in relazione alla questione concernente l’interpretazione dell’art. 101, par. 1, TFUE.

Secondo la Corte, “L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non impone all’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro di dimostrare l’esistenza di effetti restrittivi concreti e reali sulla concorrenza, all’atto di valutare se un accordo che prevede limitazioni della garanzia sulle automobili, atte a obbligare o incentivare i proprietari delle automobili a farle riparare e a farne effettuare la manutenzione unicamente presso i rappresentanti autorizzati del costruttore automobilistico, nonché a utilizzare i pezzi di ricambio originali del costruttore automobilistico per la loro manutenzione periodica affinché la garanzia automobilistica resti valida, possa essere qualificato come restrizione della concorrenza ai sensi di tale disposizione. È sufficiente che tale autorità accerti, conformemente alla disposizione suddetta, l’esistenza di effetti restrittivi potenziali sulla concorrenza, purché siano sufficientemente sensibili”.

Ecco il testo della pronuncia

Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram