Fideiussione o contratto autonomo di garanzia? La clausola ‘a prima richiesta’ non è decisiva

Camilla Maranzano
7 Gennaio 2025

Con la sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito in base a quali criteri si debba desumere la sussistenza o meno della deroga all’art. 1957 c.c. a fronte di una clausola inserita in un contratto di fideiussione che contempla l'escussione della garanzia a ‘prima richiesta’ di pagamento e non anche l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni.

Sul tema si erano già espresse le Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010 affermando che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.

La giurisprudenza successiva ha specificato che la deroga all'’art. 1957 c.c. non può, però, ritenersi implicita laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente.

Le ragioni di tale affermazione, dice la Cassazione, si rinvengono nel fatto che “la disposizione è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”.

Per la Cassazione, dunque, la clausola di pagamento “a prima richiesta” non risulta incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.; con la conseguenza che sarà il giudice di merito a dover accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022).

Nel caso esaminato dalla Corte, nella sentenza in commento, la clausola contemplava la sola “prima richiesta” di pagamento, ma non anche l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni.

La clausola in discussione fa riferimento al pagamento immediato a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del creditore, ma non contiene un’espressa indicazione circa l'impegno di pagare ‘senza eccezioni’.

La dizione ‘anche in caso di opposizione del debitore’, secondo la requisitoria del P.M. rammentata dalla sentenza, “non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni”.

Il Supremo Collegio, dopo aver richiamato l’orientamento che ritiene non incompatibile la clausola di pagamento “a prima richiesta” con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., ha ribadito la necessità che sia il giudice di merito ad accertare la concreta volontà delle parti, ricostruendo il reale contenuto della pattuizione. Cosa che nel caso di specie non è avvenuto. La Corte territoriale, si legge nella sentenza in commento, avrebbe “omesso di considerare che la sola clausola a ‘pagamento immediato a semplice richiesta scritta’, per di più ove si accompagni alla previsione di un assetto negoziale che ricalchi nel complesso il modello fideiussorio, non consente di ritenere che il garante abbia consapevolmente sottoscritto un contratto di garanzia autonomo”.

In conclusione, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.

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