In caso di cessazione dell’attività dell’azienda, quando il datore può licenziare legittimamente la lavoratrice madre?
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione in una recente ordinanza (19 dicembre 2024, n. 33298).
La Corte d’appello aveva rigettato il gravame proposto da una lavoratrice avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda di impugnativa del licenziamento intimatole per cessazione dell'attività aziendale nonostante ella si trovasse in condizione di gravidanza.
La lavoratrice aveva impugnato la sentenza di secondo grado con ricorso rigettato dalla Corte.
Secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, per poter procedere al licenziamento della lavoratrice madre, in base all'ipotesi eccettuativa consentita dall'art. 54, co. 3 lett. b) decreto legislativo n. 151 del 2001, occorrerebbe la certezza che la società datrice di lavoro sia stata cancellata dal registro delle imprese.
Si tratta di una tesi che, secondo la Cassazione, non può essere accolta. La legge – si legge nella pronuncia - prescrive soltanto che esista la cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta e tale requisito “va riferito alla conclusione concreta dell'attività operativa aziendale, non già all'estinzione dell'impresa o della società che si consegue in effetti solo con la successiva cancellazione dal registro delle imprese”.
Pertanto, secondo la Cassazione, ai fini della questione in esame, non rileva se la società datrice di lavoro sia ancora iscritta o meno al registro dell'imprese. Ciò che interessa, piuttosto, è l'aspetto sostanziale della reale ed effettiva cessazione dell'attività a tal punto che – aggiunge la Corte - se la cessazione non è stata effettiva o venga ripresa dopo poco tempo dal licenziamento, questo comporterà la carenza della ragione addotta e la nullità del licenziamento per violazione del divieto legale.
Nella vicenda di specie, secondo la Cassazione, era risultato provato il contrario, ossia il venir meno di qualsiasi attività di impresa riferita alle due unità locali presso le quali era assegnata la ricorrente prima del licenziamento della medesima.