Congedo di paternità obbligatorio: chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza

Con messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, l’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del d.lgs. n. 151/2001.

Quanto al termine di prescrizione, l’Istituto ha ricordato che, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve troverebbe fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico.

Con riferimento al profilo della decadenza, viene confermata l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

Questa soluzione sarebbe confermata dalla ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro – rammenta l’INPS -  avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, al quale è soggetto il congedo di maternità.

Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale.

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Maria Santina Panarella
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