Effettività del diritto comunitario e formazione del giudicato interno

La Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in tema di limiti del giudicato interno in relazione ad un’azione diretta far dichiarare la nullità della rivalsa esercitata da una società di assicurazione nei confronti dei prossimi congiunti di una persona trasportata su un veicolo a motore soggetto all’obbligo di assicurazione, deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale. Il diritto dell’azione a promuovere la rivalsa era stato riconosciuto da una pronuncia di merito che, però, secondo la Corte, avrebbe effettivamente violato il diritto comunitario, negando il diritto al risarcimento ai prossimi congiunti. La mancata applicazione del diritto comunitario – secondo la Cassazione – ha riguardato un diritto fondamentale della persona in una materia strategica per l’Unione (l’assicurazione r.c.a.), dichiarata “obiettivo fondamentale dell’azione comunitaria” (direttiva 2009/103, II Considerando) il cui scopo è (anche) “accordare ai membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, almeno per quanto riguarda i danni alle persone” (XXI Considerando).

Con l’ordinanza interlocutoria n. 34107 del 23 dicembre 2024, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha così sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti quesiti:

  • se l’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell’avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d’una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale in violazione della suddetta Direttiva consenta all’assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato;
  • se il principio per cui l’effettività del diritto comunitario prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.; (b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell’Unione.

La Cassazione ha chiesto che il rinvio sia trattato con il rito accelerato alla luce della ampia diffusione di tale clausola nei contratti di assicurazione e della risalenza nel tempo dei fatti che hanno dato origine al giudizio.

Qui è visionabile il testo integrale dell’ordinanza.

In tema di limiti all’intangibilità del giudicato, si segnala anche Clausole abusive e intangibilità del giudicato. Il rinvio alla Corte di Giustizia

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Maria Santina Panarella
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