La responsabilità per prodotto difettoso tra produttore e rivenditore

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una “persona che si presenta come produttore” di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.

Questa è l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 19 dicembre 2024 (causa C-157/23).

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia sorta in relazione alla responsabilità della Società produttrice a seguito di un sinistro automobilistico subito da un consumatore mentre guidava un veicolo acquistato presso un’altra Società.

In relazione al contesto normativo, la Corte ha richiamatoil quarto e il quinto considerando della direttiva 85/374 secondo i quali “ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi; (…) per lo stesso motivo è necessario che sia impegnata la responsabilità dell’importatore che introduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possa essere identificato” e che “se dello stesso danno sono responsabili più persone, la protezione del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili”.

L’articolo 1 della direttiva, poi, dispone che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto, mentre l’articolo 3 è così formulato: “1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, […] marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso. 2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore. 3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore”.

Ai sensi dell’articolo 5 della medesima direttiva, poi, “se, in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa”.

Richiamato, poi, il diritto nazionale (italiano), e, in particolare, il d. p. R. n. 22/88 attuativo della direttiva, la Corte ha rammentato che, nella vicenda di specie, il consumatore aveva acquistato l’autovettura difettosa, prodotta dalla Società con sede in Germania, dalla concessionaria con sede in Italia che distribuiva i veicoli con il marchio della ‘produttrice’ tramite la Società italiana appartenente al medesimo gruppo societario.

In occasione di un sinistro automobilistico, un airbag in dotazione del veicolo in questione non aveva funzionato e, dunque, il consumatore aveva proposto ricorso nei confronti delle due Società con sede in Italia.

Il giudice di rinvio aveva chiesto, in sostanza, se l’estensione della responsabilità del produttore al fornitore sia limitata al caso in cui l’“apposizione” prevista dalla disposizione richiamata consista, per il fornitore, nell’imprimere materialmente il suo nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, con l’intenzione di sfruttare una confusione tra la sua identità e quella del produttore, o se tale estensione sia applicabile anche qualora esista una semplice coincidenza dei dati identificativi, come avverrebbe nel caso di specie.

La Corte ha rammentato che le persone contro le quali il consumatore ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 sono enumerate agli articoli 1 e 3 di quest’ultima con una enumerazione che deve considerarsi tassativa.

Sebbene, in forza dell’articolo 1 della direttiva 85/374, il legislatore dell’Unione abbia scelto di imputare, in linea di principio, al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l’articolo 3 di tale direttiva – prosegue la Corte - designa, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, quelli che possono parimenti doversi assumere la responsabilità istituita da detta direttiva.

Dal tenore chiaro e inequivocabile di tale articolo 3, paragrafo 1, secondo la Corte, risulta che la partecipazione della persona che si presenta come produttore al processo di fabbricazione del prodotto non è necessaria affinché quest’ultima sia qualificata come “produttore”, ai sensi di detta disposizione. Pertanto, una persona come, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale, che non fabbrica veicoli, ma che si limita ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerata “produttore”, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 85/374, se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, si è presentata come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Infatti, “apponendo sul prodotto in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità. Pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo”.

La Corte ha poi verificato se il fatto che il marchio corrisponda anche a un elemento distintivo del nome di tale distributore sia sufficiente affinché quest’ultimo possa essere qualificato come “persona che si presenta come produttore”.

Secondo la Corte, quando un soggetto fornisce un prodotto è indifferente che abbia materialmente apposto una menzione del proprio nome o altro segno distintivo o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso dal fabbricante e che corrisponde al nome di quest’ultimo. Infatti, in entrambe le ipotesi, “il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare in tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore. In entrambi i casi il fornitore deve quindi essere considerato una persona che «si presenta come produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374”.

Va poi rammentato che il legislatore dell’Unione ha adottato un’accezione ampia della nozione di produttore al fine di tutelare il consumatore. Infatti, dal quarto considerando della direttiva 85/374, emerge che il legislatore dell’Unione ha tenuto conto del fatto che la tutela del consumatore esige che la responsabilità di “chiunque” si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o qualsiasi altro segno distintivo sul prodotto sussista allo stesso titolo della responsabilità del “vero” produttore.  Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 ha lo scopo di facilitare l’onere di dover determinare il vero produttore del prodotto difettoso.

Si rammenta che lo scorso 18 novembre 2024  è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la direttiva 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che ha abrogato la direttiva 85/374/CEE (qui un approfondimento Le nuove norme europee sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso).  Con specifico riferimento alla questione oggetto di questo commento, si segnala che l’art. 4, n. 10 b) della direttiva 2024/2853 definisce, tra l’altro, il fabbricante come colui che “fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive su tale prodotto, si presenta come fabbricante”, stabilendo, poi, all’art. 8, co. 1° lett. a) che “Gli Stati membri provvedono affinché…il fabbricante di un prodotto difettoso” sia tra i soggetti responsabili del danno a norma della direttiva stessa.

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Maria Santina Panarella
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