L’accordo sindacale stipulato nell’ambito di un trasferimento di un’azienda sottoposta a procedura fallimentare: può derogare alle garanzie previste dall’art. 2112 c.c.?

Roberto Lama
5 Febbraio 2025

Un lavoratore viene licenziato per il superamento del periodo di comporto.

Impugna il licenziamento ma il ricorso è rigettato sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello. Ricorre in Cassazione dolendosi della illegittimità di un accordo sindacale, stipulato ex art. 47, comma 5°,  L. n. 428/1990, che aveva regolato il passaggio dei dipendenti dal cedente al cessionario, prevedendo che questi fossero assunti ex novo dal cessionario e che conservassero l’anzianità di servizio maturata presso il cedente unicamente per il computo degli aumenti retributivi periodici di anzianità. A tale accordo sindacale aveva poi fatto seguito una transazione ex art. 2113, 4° comma, c.c., stipulata in sede sindacale, con cui il lavoratore aveva accettato l’assunzione ex novo presso il cessionario, rinunciando altresì a rivendicare nei confronti di quest’ultimo qualsiasi continuità giuridica, normativa ed economica tra il vecchio e il nuovo rapporto di lavoro. Dall’ipotetica illegittimità dell’accordo sindacale, unita alla nullità della transazione sottoscritta in sede protetta, sarebbe derivata una maggiore anzianità di servizio del lavoratore e, conseguentemente, il periodo di comporto del medesimo sarebbe stato più esteso di quello effettivamente considerato dal datore di lavoro per procedere al licenziamento.

La Cassazione ha ribadito che, in caso di trasferimento di aziende in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare, o di una procedura di insolvenza analoga, finalizzata alla liquidazione dei beni del cedente, il principio generale, sancito dall’art. 47, comma 5°, L. n. 428/1990, è quello che esclude l’operatività delle tutele di cui all’art. 2112 c.c., a meno che l’accordo sindacale che viene stipulato in tale occasione preveda deroghe di miglior favore per i lavoratori.

Pertanto, non sono state ritenute fondate le censure con cui il lavoratore ha sostenuto l’illegittimità dell’accordo sindacale, che, a suo dire, non avrebbe potuto limitare il passaggio dei lavoratori dal cedente al cessionario prevedendo l’assunzione ex novo di tali lavoratori presso il cessionario, posto che l’automaticità di tale passaggio è prevista dall’art. 2112 c.c. ma per l’appunto può essere esclusa da un accordo sindacale stipulato ai sensi dell’art. 47, comma 5°, L. n. 428/1990.

Né, osserva la Corte, sono fondate le censure di nullità della transazione stipulata in sede sindacale; e ciò perché il lavoratore non ha dedotto di non esser stato adeguatamente assistito dal sindacato, né che la sua volontà fosse stata coartata, a nulla rilevando che tale transazione sia intervenuta con il cessionario e non con il cedente: infatti, poiché la transazione è stata sottoscritta quando il trasferimento di ramo d’azienda era già intervenuto, era proprio la società cessionaria ad essere titolare, dal lato passivo, degli obblighi correlati ai diritti vantati dal lavoratore per effetto del trasferimento di ramo d’azienda (rectius: dell’accordo sindacale stipulato nell’ambito del trasferimento di ramo d’azienda).

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