È da escludere la nullità del mutuo fondiario concesso in violazione dei limiti di finanziabilità previsti dall’art. 38, co. 2, t.u.b.

Camilla Maranzano
7 Febbraio 2025

Con ordinanza del 24 gennaio 2025, n. 1720 la Corte di Cassazione, uniformandosi ai principi già espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza del 16 novembre 2022, n. 33719, ha escluso la nullità del  mutuo fondiario concesso in violazione dei limiti previsti dall’art. 38, co. 2, t.u.b.

Nell’ordinanza in commento la Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente aveva contestato la ritenuta nullità del mutuo per effetto del superamento del limite di finanziabilità. Nello specifico la ricorrente aveva rilevato che l'indirizzo giurisprudenziale seguito dal provvedimento impugnato era stato superato da un successivo orientamento che ammette la conversione e/qualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario nell'ipotesi di violazione dell'art. 38 comma 2 TUB.

La questione della rilevanza del superamento della soglia di finanziabilità del mutuo fondiario è stata oggetto di un’annosa querelle giurisprudenziale risolta con la sentenza n. 33719 del 2022 dalle Sezioni Unite, le quali, “pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'art. 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituisce - secondo le Sezioni Unite - piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale”.

Con la predetta sentenza n. 33719 del 2022 le Sezioni Unite hanno altresì precisato che “la negazione del carattere imperativo della norma ha indotto a escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, sicché il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo”.

In applicazione dell'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite, la Cassazione nell’ordinanza in commento ha escluso che l'eccedenza della soglia di finanziabilità, anche se concretamente sussistente, fosse idonea ad incidere sulla validità del negozio.

Per leggere il testo integrale della sentenza clicca qui Cassazione civile sez. I, 24/01/2025, (ud. 10/12/2024, dep. 24/01/2025), n. 1720

Sullo stesso tema leggi anche sul nostro sito l’articolo di Camilla Maranzano “La decisione delle Sezioni Unite sulla sorte del mutuo fondiario concesso in violazione dei limiti previsti dall'art. 38, co. 2, t.u.b.

Altri articoli di 
Camilla Maranzano
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram