Pubblicato il decreto sulla Tabella Unica Nazionale per le macrolesioni

Maria Santina Panarella
25 Febbraio 2025

Il d.p.r. n. 12 del 13 gennaio 2025, contenente l’approvazione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno da macrolesioni, è stato pubblicato nel Suppl. Ord. n. 4 alla Gazzetta. Ufficiale del  18 febbraio 2025 n. 40.

Lo scorso novembre avevamo dato notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Regolamento (in Approvato dal CdM il Regolamento recante la tabella unica nazionale per le macrolesioni) che ora è stato pubblicato come decreto n. 12/2025 “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (25G00019)”.

Il Regolamento, come è noto, attua, infatti, la delega contenuta nell’art. 138 del cod. assic. e prevede un sistema di monetizzazione del danno alla persona con postumi superiori al 9 %. In particolare:

  • si tratta di un sistema ‘a punto’; il risarcimento si determinerà moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l’invalidità permanente per una somma di denaro che varia a seconda del grado di invalidità;
  • vengono disciplinate le invalidità tra il 10 % al 100 %;
  • è fissato un valore monetario di partenza pari ad € 947,30 sulla base del quale è sviluppata l’intera tabella.

Come si legge all’art. 1, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:

  1. le tavole contenenti coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale;
  2. la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno biologico;
  3.  la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale.

L’art. 5 dispone l’applicazione delle nuove norme ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5 marzo 2025).

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