La “chat” su WhatsApp rientra nel concetto di corrispondenza privata e gode della tutela della libertà e riservatezza delle comunicazioni e non può dunque essere utilizzata a fini disciplinari.
Questo il principio affermato dalla Cassazione con sentenza del 28 febbraio 2025, n. 5334.
La controversia origina dal licenziamento intimato a una lavoratrice che aveva postato su un gruppo WhatsApp, condiviso con i colleghi, un video con il quale si denigravano “le fattezze fisiche” di una cliente.
La Corte d’Appello, accertato che la divulgazione del video era avvenuta ad opera di una persona partecipante alla chat, ha ritenuto sussistere la giusta causa di licenziamento essendo il contenuto del messaggio idoneo a “ledere l’immagine della società datrice di lavoro nonché l’immagine e la riservatezza della cliente, ripresa senza il suo consenso”.
Ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, censurando la sentenza resa dalla Corte d’Appello per aver ritenuto utilizzabili, a fini disciplinari, un video diffuso in una chat privata, così violando i principi di libertà e segretezza della corrispondenza.
La sentenza in commento muove dall’esegesi dell’art. 15 della Costituzione a norma del quale “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”.
Come rileva la sentenza in esame:
La Corte valorizza il concetto di “corrispondenza” alla luce dell’evoluzione dei sistemi di trasmissione delle comunicazioni. Opera quindi un richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 7 giugno 2023, la quale, muovendo dall’assunto che la “corrispondenza” è concetto “ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza” – ha rilevato che la tutela di cui all’art. 15 Cost. si estende a “ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici”. Tra questi rientrano i messaggi inviati tramite WhatsApp. Infatti, “La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali; mentre il messaggio WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch'esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione”.
La sentenza passa quindi al vaglio le argomentazioni proposte da Cass., 10 settembre 2018, n. 21965, secondo cui “i messaggi scambiati in una chat privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse”.
La Corte d’Appello aveva ritenuto non riferibili alla fattispecie tali principi, in quanto la trasmissione del video al datore era avvenuta da parte di persona partecipante alla chat e, una volta che la comunicazione era stata scambiata all’interno di un Gruppo WhatsApp, ciascun destinatario sarebbe stato libero di divulgarla a terzi.
Viceversa, la Cassazione, valorizzando gli elementi in fatti della fattispecie, rileva che la condotta contestata “sia attratta nel raggio di protezione dell'art. 15 Cost., atteso che il messaggio è stato inviato a persone determinate, facenti parte della chat ristretta dei dipendenti del negozio, e le caratteristiche tecniche del mezzo di comunicazione adoperato, WhatsApp, riflettono in modo inequivoco la volontà della mittente di escludere terzi dalla conoscenza del messaggio e soddisfano il requisito di segretezza della corrispondenza”.
Dunque, la Corte d’Appello ha errato nell’attribuire “valore dirimente al fatto che il messaggio non fosse stato appreso dal datore di propria iniziativa, ma gli fosse stato consegnato da uno dei partecipanti alla chat” senza considerare che “tale aspetto non fa venir meno lo statuto protettivo dell'art. 15 Cost.”.
Infatti, anche nell’ottica del bilanciamento degli interessi in gioco, “non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata”.
Da ciò discende che “la garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro, presidi della dignità del lavoratore, impediscono di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto in sé delle comunicazioni private del lavoratore, trasmesse col telefono personale a persone determinate e con modalità significative dell'intento di mantenere segrete le stesse, a prescindere dal mezzo e dai modi con cui il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza”.
Diverso è invece il caso del post denigratorio del datore di lavoro diffuso su social network, che assume rilievo disciplinare in quanto idoneo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone e dunque a ledere l’immagine del datore di lavoro e l’onorabilità dei dirigenti coinvolti (in questi termini si è espressa, ancora di recente, Cass., 22 dicembre 2023, n. 35922, pubblicata sul nostro sito Il post del lavoratore sindacalista su Facebook legittima il licenziamento se diffamatorio; negli stessi termini Cass. 13 ottobre 2021, n. 27939, per un commento della quale si rimanda alla nota dal titolo Post offensivo pubblicato su Facebook: il licenziamento è legittimo).