Il 14 marzo 2025 entrerà in vigore il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18/25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, contenente il ‘Regolamento recante modalità attuative ed operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1, co. 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213’.
È previsto l’obbligo di stipulare polizze catastrofali, dirette a proteggere le imprese dai danni causati, appunto, da catastrofi naturali.
Ai fini del decreto, come si legge all’art. 1, si intende per assicurato l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 c.c., ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 c.c. (imprenditore agricolo), per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Per eventi calamitosi e catastrofali si intendono alluvioni, sisma, e frane, come descritti all’art. 3.
Il decreto pubblicato disciplina:
a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.
Circa l’entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile. Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Sono previsti massimali o limiti di indennizzo in base alla somma assicurata. In particolare, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.