In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha fornito le indicazioni per rispondere a tale domanda (ordinanza n. 5741 del 5 marzo 2025).
Il responsabile di una filiale di un istituto di credito aveva proposto appello avverso la sentenza che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto sanzionatorio emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione all’omessa segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi di operazioni sospette, commessa nella sua qualità di responsabile pro tempore della filiale.
Le operazioni sospette, la cui segnalazione era stata omessa, riguardavano numerose movimentazioni di accredito e addebito mediante assegni e denaro contante per oltre 5 milioni.
La Corte d’appello aveva accolto il gravame e, in riforma della sentenza, aveva annullato il decreto.
Il Ministero aveva così proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 197/1991 e delle disposizioni operative del c.d. Decalogo della Banca d'Italia. Secondo il ricorrente, l’intento del legislatore – anche alla luce della finalità cautelare e general-preventiva della disciplina - era quello di ancorare l'obbligo di segnalazione ad una valutazione complessiva da parte dell'operatore di tutti gli elementi a sua disposizione; la segnalazione, dunque, non sarebbe di per sé finalizzata a denunciare fatti illeciti, bensì concepita come comunicazione utile ad innescare eventuali ed ulteriori indagini, in un'ottica di gestione del rischio.
La Corte di Cassazione – nel reputare fondate le censure del Ministero - ha ricordato che lo scopo al quale tende la normativa in esame è quello di contrastare i fenomeni criminali, limitando l'uso del denaro contante (e dei titoli al portatore) nelle transazioni, prevenendo “l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”. A questo fine, il legislatore (cfr. D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modif. dalla legge 5 luglio 1991, n. 197) ha inteso reprimere alcune condotte di pericolo, fra le quali quelle operazioni che “per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza... induca(no) a ritenere” la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p.
Il soggetto tenuto a segnalare simili operazioni – precisa la Cassazione - è “il responsabile della dipendenza”, il quale ne riferisce al “titolare dell'attività” (il responsabile legale della banca intermediaria) cui spetta il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle, solo se le ritenga fondate, in base all'insieme degli elementi a disposizione.
Tanto premesso, come evidenziato dal c.d. Decalogo della Banca d'Italia del gennaio 2001 disponibile nel periodo di tempo in cui il ricorrente in primo grado era in servizio (documento che pur non allargando né integrando le disposizioni normative, nella parte in cui introduce una casistica esemplificativa di anomalie formali delle operazioni bancarie prevede l'obbligo dell'intermediario di procedere, in presenza di tali anomalie, ad ulteriori approfondimenti al fine di formulare una valutazione sulla natura delle operazioni in base alle altre informazioni di cui dispone) “gli intermediari effettuano l'analisi del grado di anomalia di una operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la pone in essere. Il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo (...)".
All'epoca dei fatti contestati non era ancora in vigore il canone dell'adeguata verifica introdotto dal D.lgs. n. 231/2007; ma è anche vero – si legge nella pronuncia - che già il citato Decalogo della Banca d'Italia avvertiva che "La valutazione delle operazioni è effettuata in base al patrimonio informativo sulle capacità e sulle necessità economiche del cliente in possesso degli intermediari; questi ultimi, pertanto, non devono farsi carico di ulteriori attività di accertamento, di competenza delle Autorità di ciò istituzionalmente incaricate".
La Corte ha poi ribadito che, in tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, “ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio”. L’intermediario, dunque, deve controllare che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l'operazione intesa nella sua globalità.
La sentenza impugnata – ha concluso la Corte – non si era attenuta ai citati principi; pertanto, è stata cassata, con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione.