La reintegra del lavoratore deve essere disposta anche in caso di insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento, in applicazione del recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 128 del 16 luglio 2024).
Così ha concluso la Cassazione, con l’ordinanza n. 6221 del 09 marzo 2025.
La vicenda processuale trae origine dal licenziamento disposto per giustificato motivo oggettivo nei confronti di una lavoratrice del settore alberghiero, unitamente a tutto lo staff del precedente dirigente.
La lavoratrice, in via principale, aveva chiesto la reintegra nel posto di lavoro, sia per nullità del licenziamento, in quanto sorretto da motivo ritorsivo, sia in ragione della insussistenza del dedotto motivo oggettivo.
La Corte territoriale, esclusa la natura ritorsiva del provvedimento datoriale, ne aveva affermato l’illegittimità in quanto carente della prova delle concrete modalità di riorganizzazione e di riallocazione dei fattori produttivi.
In applicazione dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act), aveva escluso la tutela della reintegra e condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
Quanto alla asserita natura ritorsiva del licenziamento, la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso” (tra le tante, v. Cass. n. 18547 del 2024). La Corte esclude quindi “la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento” (sul tema v. sul nostro sito Alcuni principi in materia di licenziamento discriminatorio).
Applicando tali principi, la Corte, quindi, conclude che “L’accertata ingiustificatezza del recesso non consente, da sola, di presumere il motivo illecito se non ricorrono ulteriori fatti, anche indizianti, diversi, che provano la ritorsione del datore di lavoro rispetto all’esercizio di un diritto del dipendente” (sul riparto dell'onere probatorio v. Cass., ord. 7 marzo 2023 n. 6838, sul nostro sito: Licenziamento ritorsivo ed onere della prova).
E la valutazione della prova della ricorrenza di un profilo ritorsivo rispetto all’esercizio di un diritto costituisce una quaestio facti, come tale devoluta all’apprezzamento dei giudici del merito – che nella fattispecie lo hanno compiuto - con un accertamento di fatto non suscettibile di riesame innanzi alla Corte di legittimità.
L’ordinanza passa quindi ad esaminare il motivo di ricorso attinente al regime sanzionatorio applicato ratione temporis (trattandosi di lavoratrice assunta dopo il 7.3.2015) a seguito di mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro, del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e, in specie, della effettiva sussistenza di una “riorganizzazione aziendale finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed economicità di gestione”.
La Corte muove dal richiamo alla recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 16 luglio 2024, n. 128, pubblicato sul nostro sito Jobs act: la tutela reintegratoria attenuata si applica anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di insussistenza del fatto materiale), la quale ha ritenuto incostituzionale l'art. 3, comma 2, d.lg. 4 marzo 2015, n. 23, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost. nella parte in cui non prevede che si applichi la tutela della reintegra attenuata anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto organizzativo posto dal datore a fondamento del recesso datoriale (fatto peraltro non sindacabile nel merito). Ciò in quanto la previsione di una sanzione esclusivamente indennitaria creerebbe una irragionevole differenziazione di trattamento rispetto alla parallela e omogenea ipotesi del licenziamento disciplinare. I Giudici delle Leggi hanno ritenuto che “la radicale irrilevanza dell'insussistenza del fatto materiale nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determina un difetto di sistematicità che ridonda in una irragionevolezza della differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Se il “fatto materiale”, allegato dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento, non sussiste, è violato il principio della necessaria causalità del recesso datoriale. Il licenziamento regredisce a recesso senza causa, quale che sia la qualificazione che il datore di lavoro dia al “fatto insussistente”, vuoi contestandolo al lavoratore come condotta inadempiente che in realtà non c'è stata, vuoi indicandolo come ragione di impresa che in realtà non sussiste (perché, ad esempio, il posto non è stato soppresso). La conseguenza, in termini di garanzia per il lavoratore illegittimamente licenziato, non può che essere la stessa: la tutela reintegratoria attenuata prevista per l'ipotesi del licenziamento che si fondi su un “fatto materiale insussistente”, qualificato dal datore di lavoro come rilevante sul piano disciplinare” (ricordiamo che la questione di legittimità costituzionale della norma era stata sollevata dal Tribunale di Ravenna, con ordinanza di cui avevamo parlato in Contratto a tutele crescenti: il rimedio solo indennitario previsto in caso di licenziamento per g.m.o. illegittimo).
Facendo applicazione di tali principi, l’ordinanza in commento cassa e rinvia al giudice di merito affinché applichi l’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 come risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità n. 128 del 2024, e dunque si pronunci sulla reintegra nel posto di lavoro della ricorrente.