Il valore probatorio della deposizione della vittima di molestie sessuali nel caso di licenziamento per giusta causa

Camilla Maranzano
2 Aprile 2025

La Corte d’appello di Torino con la sentenza del 17 marzo 2025 ha accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a un lavoratore, per aver posto in essere comportamenti di molestia fisica nei confronti di una sua collega sul luogo di lavoro.

I fatti raccontati dalla vittima e riguardanti l’episodio di molestia occorsole - nel caso di specie “abbracciandola e baciandola sulla bocca contro la sua volontà, formulando frasi quali “che bella donna che sei” - confermati poi in sede testimoniale, sono stati trasfusi nella lettera di contestazione disciplinare.

La Corte d’appello nella sentenza in commento ha precisato che in un’ordinaria causa civile, a differenza di quanto accade nel processo penale, la testimonianza della persona offesa non deve trovare una corroborazione esterna.

La deposizione della vittima è di per sé sufficiente quale prova dell’accadimento ‘storico’ di un determinato fatto.

Nella medesima sentenza la Corte ha dato atto, con ampia motivazione, della credibilità della versione resa dalla vittima.

In relazione al comportamento tenuto dalla vittima dopo aver subìto le molestie (nel caso di specie non aver chiesto aiuto al personale di sorveglianza dopo l’accaduto o non aver sporto denuncia dell’accaduto o aver tollerato l’atteggiamento del collega per qualche minuto) la Corte d’appello, nella sentenza in commento, ha chiarito che lo stesso “non può riverberarsi retrospettivamente sulla (e inficiare la) veridicità dell’evento presupposto quand’esso sia stato confermato testimonialmente; se non a pena, per le persone coinvolte in episodi del genere, di non essere pregiudizialmente credute, come ancora diffusamente accade a quante rimangono oggetto di attenzioni sessuali indesiderate”.

La Corte ha, infine, precisato che “in questi delicati contesti, l’atteggiamento susseguente non interferisce di per sé con la verosimiglianza del fatto che lo precede: una persona molestata – se non immaginando, inammissibilmente, l’esistenza in tal senso di un contegno post-evento tipico e ‘ideale’ – può avere mille ragioni per non attivarsi contro il molestatore e per non denunciarlo penalmente, fosse solo per banale tolleranza o per evitare ulteriori noie o per non sopportare il rischio, appunto, di non essere creduta; ma questo, da solo, non costituisce per nulla elemento escludente la verità della molestia patita, e certamente è così nella vicenda qui in esame, se si considera che , da un lato, aveva subito una molestia di non efferata violenza (sicché non c’era poi tutta questa ‘emergenza’ di ricorrere a soccorritori e sorveglianti), e, dall’altro …., non desiderava affatto che l’episodio avesse un qualche seguito”.

Sullo stesso tema leggi anche sul nostro sito “Molestie sessuali nei confronti di una collega: legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore

Altri articoli di 
Camilla Maranzano
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram