Covid – 19: esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l’INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero contributivo introdotto dalla legislazione d’urgenza (link).

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126 del 13 ottobre 2020, infatti, ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2020 (cfr. art. 6). L’esonero è stato espressamente esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nello stesso arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi (cfr. art. 7).

Ecco, allora, in sintesi, le indicazioni dell’INPS.

Chi può accedere al beneficio?

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, purché non del settore agricolo. Sono escluse le pubbliche amministrazioni.

Quali rapporti di lavoro riguarda?

L’esonero contributivo previsto dall’art. 6 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine) instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020. Sono compresi i rapporti part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

Alla luce della ratio del d.l. n. 104/20, consistente nella volontà di incentivare l’adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili, non rientra tra le tipologie di rapporti incentivabili l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

In caso di conversione, disposta nel medesimo periodo, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di contratti a termine per i datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, si avrà una fattispecie di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione, il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

Dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la stessa impresa.

In che misura?

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei  premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Quali condizioni sono richieste?

Il diritto all’esonero è subordinato:

  • al possesso del documento unico di regolarità contributiva;
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31 d. lgs. n. 150/2015.

Infine, con riferimento alle condizioni legittimanti la fruizione dell’esonero, l’art. 6 del d.l. 104/20 prevede espressamente che il lavoratore non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti con il medesimo datore di lavoro.

Costituisce un aiuto di Stato?

L’esonero contributivo ex art. 6 d.l. n. 104/2020 assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.

Seppure costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, rivolto potenzialmente a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive si trovino sul territorio nazionale.

Pertanto, non essendo idoneo a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale, l’esonero non rientra nella disciplina relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali prevista dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al contrario, il beneficio contributivo previsto dall’art. 7 del d.l. n. 104/2020 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, poiché è relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

Come si coordina con gli altri incentivi?

Lo stesso decreto legge precisa che l’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente “nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”. Dunque, ci potrà essere cumulabilità laddove ci sarà un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile.

Come vi si accede?

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare la richiesta all’INPS, esclusivamente per mezzo del modulo di istanza on-line rinvenibile sul sito internet  http://www.inps.it/, nella sezione “Portale  delle Agevolazioni  (ex  DiResCo)” ed inserire le informazioni richieste.

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Maria Santina Panarella
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