Ancora sulle procedure selettive e Covid – 19

Prosegue l’attività della giurisprudenza di merito impegnata ad interrogarsi sulle questioni determinate dalla diffusione del virus.

Abbiamo già avuto modo di esaminare alcune delle prime pronunce rese in riferimento agli effetti della pandemia sulle procedure selettive e sui concorsi pubblici (https://www.studioclaudioscognamiglio.it/procedure-selettive-e-covid-19-sussiste-il-diritto-del-candidato-a-partecipare-ad-una-prova-preselettiva-suppletiva/).

Ora il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, è tornato a pronunciarsi proprio a questo riguardo.

In particolare, con la recentissima ordinanza n. 21162 del 26 febbraio 2021, il Tribunale, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto dal lavoratore avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la domanda proposta in via d’urgenza diretta ad ottenere l’organizzazione di una prova preselettiva suppletiva del concorso alla quale il ricorrente aveva lamentato di non aver potuto partecipare per il rispetto del periodo di (auto)isolamento fiduciario.

Il Collegio ha ribadito che, a fronte dell’interesse del singolo candidato a partecipare alla selezione, deve essere valorizzato altresì l’interesse dell’Ente che ne ha disposto l’espletamento al rispetto dei tempi e delle complessive modalità (organizzative e di spesa) originariamente previste, nonché quello degli altri candidati che hanno già partecipato alla prova a non subire sopravvenute modifiche delle complessive originarie condizioni di espletamento della procedura predisposte dal bando e dai medesimi accettate.

In ogni caso, la documentazione prodotta dal lavoratore non è stata considerata idonea a sorreggere le ragioni dal medesimo addotte, trattandosi di mere e-mail che non dimostravano la condizione posta alla base dell’istanza cautelare (e, cioè, la positività del soggetto con il quale il ricorrente aveva dedotto di aver avuto contatto).

Il Tribunale ha altresì escluso la sussistenza del profilo discriminatorio, lamentato dal lavoratore, in relazione alla previsione di prove suppletive per candidati che (per il credo religioso da loro professato o per essere in stato di gravidanza ed in condizioni di rischio ad esso connesso) non avevano potuto partecipare alla prova nel giorno previsto; in quei casi, infatti, secondo il Giudice del reclamo, si trattava di posizioni di rilievo costituzionale, al contrario di quanto invece poteva dirsi nella vicenda oggetto di causa.

Non resta che attendere le ulteriori pronunce dei giudici di merito che, inevitabilmente, interverranno.

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Maria Santina Panarella
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