In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dal contratto in tempo utile, salvo per il giudice il potere di stabilire il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 11 marzo 2025, n. 6487.
Il caso
La vicenda trae origine dal recesso esercitato da una azienda di trasporti locale dal contratto di affidamento del servizio di guardiania notturna del parcheggio, privo di un termine di durata.
Il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del recesso esercitato dall'appaltante e la conseguente persistenza del contratto intercorso tra le parti, per incongruità del termine di preavviso concesso (3 giorni), condannando la società resistente al pagamento del corrispettivo dovuto.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, pur confermando il giudizio di incongruità del termine di preavviso accordato, ha ritenuto che il diritto potestativo esercitato restasse comunque valido, pur operando solo alla scadenza del termine di preavviso, la cui durata congrua è stata determinata dalla Corte, avuto riguardo alla natura del servizio, in 60 giorni.
Il quadro normativo di riferimento e gli orientamenti in campo
L’ordinanza in esame muove dall’art. 1677 c.c., a norma del quale “se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”.
La Corte dà quindi conto del dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, in materia di disciplina del recesso dal contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, a tempo indeterminato:
La sentenza in esame ritiene invece doversi dare seguito a un indirizzo mediano, nel solco della giurisprudenza di legittimità, discriminando l'individuazione del regime applicabile in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto continuativo o periodico di servizi. In particolare:
A) “trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione)”;
B) viceversa, “allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c., altrimenti esso si rinnoverà per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi oppure a tempo indeterminato”
E ciò perché “nei contratti di prestazione, in appalto, di servizi continuativi o periodici a tempo indeterminato il peso dell'elemento fiduciario è ben minore rispetto all'appalto d'opera (o di servizi a tempo determinato) e, pertanto, la figura è assimilabile alla somministrazione, con l'effetto che l'inapplicabilità dell'art. 1671 c.c. ai contratti di appalto di servizi senza limite di durata discende dalla sua stessa ratio”.
Il recesso nell’appalto di servizi a tempo determinato
Rileva quindi la Corte che “con riferimento all'appalto di servizi a tempo determinato, la previsione di un termine di durata, scaduto il quale senza disdetta l'appalto si rinnova, non impedisce di esercitare il diverso diritto potestativo di recesso ad nutum ex art. 1671 c.c.”.
D’altronde, sia l’appalto d’opera che l’appalto di servizi (a tempo determinato) sono caratterizzati dalla scelta del contraente secondo l'intuitus personae, con la conseguenza che “nessun valido motivo consente di escludere, per l'appalto di prestazione continuativa di servizi (a tempo determinato), l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1671 c.c. (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando, appunto, in proposito, l'esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltà della disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale”.
Infatti, il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con l'obbligo di indennizzo verso l'appaltatore” (in questi termini, Cass., n. 29675 del 19 novembre 2024; Cass., Ord. n. 15335 del 31 maggio 2024).
Con riguardo all’appalto di servizi a tempo determinato, la Corte conclude che “il recesso ex art. 1671 c.c. assolve all'utile funzione di porre fine, col minor danno per le parti, ad un rapporto ormai inutile o dannoso, mentre sarebbe irrazionale costringere il committente a ricevere la prestazione del servizio (con aggravio di tutte le spese relative) sino alla fine naturale del contratto (ossia alla conclusione prefissata della sua durata)”.
E il recesso nell’appalto di servizi a tempo indeterminato
Per converso, nel contratto d'appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi continuativi o periodici, senza predeterminazione della sua durata (ossia a tempo indeterminato), “il recesso che ciascuna delle parti (non solo l'appaltante ma anche l'appaltatore) intenda esercitare dal rapporto postula che esso avvenga previo avviso nel termine pattuito in contratto o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo (secondo valutazione rimessa all'apprezzamento del giudicante), avuto riguardo alla natura del servizio appaltato (senza la previsione di alcun indennizzo)”.
In tal caso, rileva la Corte, “non ha un fondamento logico il riconoscimento del recesso con la prestazione di un indennizzo in favore dell'assuntore, poiché la prestazione del servizio senza alcuna delimitazione di durata non rende preventivabile il mancato guadagno, né, d'altronde, è esigibile che la liberazione dell'appaltante da un vincolo di durata indeterminata sia controbilanciata dalla liquidazione di un ristoro in favore dell'artefice del servizio”.
Conclusione, questa, conforme al principio immanente al sistema della libera recedibilità dai contratti conclusi a tempo indeterminato.
A garanzia dell'appaltatore, “la manifestazione della volontà del committente di liberarsi dal rapporto obbligatorio deve essere preceduta da un adeguato preavviso, allo scopo di consentire al prestatore di organizzare per tempo tale cessazione”.
Mancato rispetto di un termine di preavviso congruo
La Corte di Cassazione indaga quindi le conseguenze che discendono dall'esercizio, nell'appalto di servizi a tempo indeterminato, del diritto potestativo di recesso con un termine di preavviso non congruo.
L’ordinanza in commento muove dall’assunto che “il termine "congruo" di preavviso attiene al quomodo dell'esercizio del diritto potestativo e non ne rappresenta un indefettibile elemento costitutivo (quid)”. Ne consegue che (sempre nei contratti d'appalto a tempo indeterminato), “ove una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato o con un preavviso inadeguato, il rapporto si risolve comunque, benché la sua efficacia si protragga sino al decorso del termine, reputato congruo, del periodo di preavviso”.
In altri termini, “a fronte di contratto di appalto di servizi a tempo indeterminato, il recesso esercitato in violazione del termine di preavviso pattuito o stabilito dagli usi o congruo, avuto riguardo alla natura del servizio, è comunque valido (in quanto espressione della volontà legittimamente manifestata di risolvere il rapporto), benché la sua efficacia sia differita alla scadenza del termine di preavviso”.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha quindi confermato la sentenza d’appello secondo cui l'inadeguatezza del preavviso concesso non avrebbe determinato l’invalidità del recesso ma avrebbe inciso solo sulla determinazione del momento di efficacia dello stesso, posticipato alla data di scadenza del termine congruo (valutato in 60 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata a.r. con cui il recesso era stato esercitato), con la conseguente spettanza del corrispettivo dovuto sino a tale scadenza.