Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, questi non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, poiché tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Questo è quanto chiarito dall’INPS (messaggio INPS n. 639 del 19 febbraio 2025).
Il chiarimento riguarda, ovviamente, i riflessi sull’istituto della NASpI della (nuova) risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal comma 7-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della legge n. 203/2024.
Il testo del messaggio – avente quale oggetto “Articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”. Esclusione dal versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens” – è visionabile sul sito istituzionale a questo link.
Come ricorda l’Inps, la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 303 del 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025, all’articolo 19, rubricato “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”, ha introdotto una nuova fattispecie di risoluzione di rapporto di lavoro.
Si rammenta, al riguardo, che l’art. 19 citato ha aggiunto all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il comma 7-bis, il quale dispone che: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
In base a quanto previsto dalla norma, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre quindici giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che può verificarne la veridicità.
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato, e non si applicano le formalità previste dall’articolo 26 del d.lgs. n. 151/2015 per le dimissioni volontarie del lavoratore, ossia la comunicazione e la sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica, nonché il rispetto del termine di preavviso. Per un approfondimento in relazione alla nuova fattispecie qui citata si veda Dall’INL le prime indicazioni in materia di dimissioni per fatti concludenti