Il 18 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la direttiva 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE.
I punti principali della direttiva che avevamo individuato nel dare notizia dell’adozione del testo da parte del Consiglio (In arrivo nuove norme sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso) sono stati confermati. In particolare:
- la definizione di ‘prodotto’ (art. 4) viene estesa al software e ai file per la fabbricazione digitale, ricomprendendo “ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software”;
- il diritto al risarcimento (art. 6) si applica solo alle seguenti tipologie di danno: a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico; b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne: i) il prodotto difettoso in sé; ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante; iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali; c) distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali;
- un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell’Unione o nazionale e, nel valutare il carattere difettoso, sono prese in considerazioni tutte le circostanze, comprese quelle elencate all’art. 7 (ad esempio, l’uso ragionevole del prodotto, le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato);
- nel caso di prodotto riparato e aggiornato al di fuori del controllo del fabbricante originario, l'impresa o la persona che apporta la modifica sarà ritenuta responsabile;
- la persona danneggiata potrà chiedere l’accesso ad elementi di prova pertinenti a disposizione del fabbricante; il giudice potrà ordinare all’azienda di rivelare le informazioni “necessarie e proporzionate” per aiutare le vittime di danni con le richieste di risarcimento;
- per garantire che i consumatori siano risarciti per i danni causati da un prodotto fabbricato al di fuori dell'UE, l'impresa che importa il prodotto o il rappresentante con sede nell'UE del fabbricante estero potrà essere ritenuta responsabile dei danni;
- si presume l’esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione (art. 10); se il consumatore danneggiato incontrerà difficoltà eccessive per dimostrare il carattere difettoso del prodotto o il nesso causale tra il carattere difettoso e il danno, il giudice potrà presume il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno.
Qui il testo pubblicato.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 9 dicembre 2026.
La direttiva 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa al ‘miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali’è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 novembre 2024.
Il testo (qui integralmente consultabile) contiene la definizione di piattaforma di lavoro digitale, espressione con la quale si intende una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che soddisfa tutti i requisiti seguenti:
- È fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, ad esempio tramite un sito web o un’applicazione mobile;
- è fornito su richiesta di un destinatario del servizio;
- comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l’organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo;
- comporta l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati
Per lavoro mediante piattaforme digitali si intende espressamente il lavoro organizzato tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolto nell’Unione da un individuo sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario e l’individuo, indipendentemente dal fatto che esista un rapporto contrattuale tra l’individuo o un intermediario e il destinatario del servizio.
Nei considerando della direttiva si premette che, sebbene gli atti giuridici dell’Unione esistenti prevedano alcune garanzie generali, le sfide nel lavoro mediante piattaforme digitali richiedono ulteriori misure specifiche.
Al fine di inquadrare adeguatamente lo sviluppo del lavoro mediante piattaforme digitali in modo sostenibile, è necessario che l’Unione stabilisca diritti minimi per i lavoratori delle piattaforme digitali e norme per migliorare la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali per far fronte a tali sfide.
Da qui l’opportunità di introdurre misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione e migliorare la trasparenza del lavoro, anche in situazioni transfrontaliere.
La direttiva mira a promuovere la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità. I diritti riconosciuti ai lavoratori devono essere diretti a proteggere i lavoratori e a migliorare le condizioni di lavoro nella gestione algoritmica.
Tali diritti devono essere conferiti con l’obiettivo di migliorare la certezza del diritto e allo scopo di ottenere condizioni di parità tra le piattaforme di lavoro digitali e i fornitori offline di servizi, nonché favorire la crescita sostenibile delle piattaforme di lavoro digitali nell’Unione.
Il decreto correttivo Cartabia (abbiamo dato notizia della sua pubblicazione la scorsa settimana) ha apportato modifiche anche in materia di notifiche degli avvocati.
In particolare, per quanto riguarda le modifiche alla l. n. 53/94, si segnalano le seguenti novità:
- in tema di notifiche a mezzo pec, all’articolo 3-ter della l. 53/1994, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata. 3. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata”.
Pertanto:
- se il recapito non è possibile per causa imputabile al destinatario (ad esempio, casella piena), l’atto da notificare viene inserito in un’apposita area riservata creata sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (https://servizipst.giustizia.it accedendo, tramite log in, alla sezione ‘Area Web Notifiche’). In questo caso, la notifica si perfeziona per il destinatario nel decimo giorno successivo all’inserimento dell’atto nel portale o, se anteriore, nella data in cui il destinatario stesso accede all’area riservata;
- se, invece, il recapito non è possibile o ha comunque esito negativo per causa non imputabile al destinatario, la notifica sarà eseguita dall’avvocato (o dall’ufficiale giudiziario) nelle forme tradizionali (posta/a mani);
- in ordine all’avviso di impugnazione/opposizione, all’articolo 9, comma 1, le parole “sull'originale del provvedimento” sono soppresse e le parole “presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento”.
L’art. 9 così ora recita: “nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute.
Pertanto, l’avvocato che notifica un atto di impugnazione o di opposizione a decreto ingiuntivo deve depositare copia dell’atto notificato nel fascicolo telematico d’ufficio del provvedimento impugnato.
La modifica all’art. 250 c.p.c., poi, conferma la facoltà di notificare l’atto di intimazione ai testi mediante posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.
All'articolo 250 cit., al secondo comma, dopo le parole “servizio postale” sono inserite le seguenti: “o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”.
L’art. 250 c.p.c. ora così recita: “[I]. L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti. [II]. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, è effettuata in busta chiusa e sigillata. [III]. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi.
[IV]. Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna”.