Analogamente a quanto fatto da altre Autorità europee, la Consob ha pubblicato il Richiamo di attenzione n. 2/2024 del 20 dicembre 2024 (reperibile sul sito istituzionale) in tema di informativa sul clima da rendere nei bilanci, alla luce degli elementi emersi dalle analisi condotte in argomento e considerata l’entrata in vigore degli obblighi informativi in materia di rendicontazione di sostenibilità (d. lgs. n. 125/2024).

La Consob ha elaborato i seguenti tre punti di attenzione per l’informativa finanziaria:

  1. Agevolare gli investitori nell’individuazione delle informazioni sugli aspetti climatici;
  2. Promuovere la coerenza tra informativa finanziaria e di sostenibilità
  3. Fornire un’informativa chiara sulle considerazioni effettuate in merito agli impatti dei fattori climatici.

In relazione a quest’ultimo aspetto, la Consob ha richiamato l’attenzione degli emittenti nel riportare nei bilanci

informazioni finanziarie rilevanti sui temi climatici adattate alle proprie caratteristiche, al fine di far

apprezzare agli investitori le analisi svolte e le connesse incertezze.

Come precisa il documento, non sono introdotti obblighi informativi nuovi, bensì vengono sottolineate prescrizioni già in vigore. Questo al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni fornite, garantire la conformità delle stesse ai principi contabili internazionali e scoraggiare i fenomeni di greenwashing.

La Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in tema di limiti del giudicato interno in relazione ad un’azione diretta far dichiarare la nullità della rivalsa esercitata da una società di assicurazione nei confronti dei prossimi congiunti di una persona trasportata su un veicolo a motore soggetto all’obbligo di assicurazione, deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale. Il diritto dell’azione a promuovere la rivalsa era stato riconosciuto da una pronuncia di merito che, però, secondo la Corte, avrebbe effettivamente violato il diritto comunitario, negando il diritto al risarcimento ai prossimi congiunti. La mancata applicazione del diritto comunitario – secondo la Cassazione – ha riguardato un diritto fondamentale della persona in una materia strategica per l’Unione (l’assicurazione r.c.a.), dichiarata “obiettivo fondamentale dell’azione comunitaria” (direttiva 2009/103, II Considerando) il cui scopo è (anche) “accordare ai membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, almeno per quanto riguarda i danni alle persone” (XXI Considerando).

Con l’ordinanza interlocutoria n. 34107 del 23 dicembre 2024, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha così sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti quesiti:

  • se l’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell’avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d’una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale in violazione della suddetta Direttiva consenta all’assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato;
  • se il principio per cui l’effettività del diritto comunitario prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.; (b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell’Unione.

La Cassazione ha chiesto che il rinvio sia trattato con il rito accelerato alla luce della ampia diffusione di tale clausola nei contratti di assicurazione e della risalenza nel tempo dei fatti che hanno dato origine al giudizio.

Qui è visionabile il testo integrale dell’ordinanza.

In tema di limiti all’intangibilità del giudicato, si segnala anche Clausole abusive e intangibilità del giudicato. Il rinvio alla Corte di Giustizia

Con messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, l’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del d.lgs. n. 151/2001.

Quanto al termine di prescrizione, l’Istituto ha ricordato che, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve troverebbe fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico.

Con riferimento al profilo della decadenza, viene confermata l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

Questa soluzione sarebbe confermata dalla ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro – rammenta l’INPS -  avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, al quale è soggetto il congedo di maternità.

Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale.

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