Lo smarrimento del bagaglio è uno dei timori principali per chi si appresta, in questi giorni, di viaggio verso le mete delle vacanze.
Vogliamo quindi segnalare una sentenza del 15 febbraio 2024 del Tribunale di Siracusa, di estrema attualità, per quanto non di recentissima pubblicazione.
La vicenda è consueta: il viaggiatore subisce lo smarrimento del bagaglio in occasione di un viaggio in crociera e agisce per ottenere il risarcimento del danno da “vacanza rovinata” oltre che del danno, di natura patrimoniale, derivante dai costi sostenuti per l'acquisto dei beni necessari a godere della vacanza.
Il c.d. danno da “vacanza rovinata” trova la propria fonte nell’art. 46 D.Lgs. 79 del 2011, a norma del quale “nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, costituisce, dunque, uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti (Cass., sez. III, 07/09/2023, n. 26142).
La stessa norma racchiusa nell'art. 2059 c.c., secondo l'interpretazione ormai accreditata a partire dalle sentenze di Cass. S.U. 26972 - 5 dell'11 novembre 2008, deve essere intesa nel senso che non tutti i danni non patrimoniali possono essere risarciti ma solo quelli che superino la soglia minima di tollerabilità (imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che non siano futili (vale a dire che non consistano in meri disagi o fastidi), secondo una valutazione rimessa al giudice di merito.
Il Tribunale di Siracusa ha ritenuto che la parte attrice:
Ha quindi riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale (“da vacanza rovinata”) risarcibile, quantificato in via equitativa “tenendo conto della irripetibilità del viaggio, del valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e dello stress subito a causa dei disservizi”.
È stata, invece, disattesa la domanda di risarcimento dei danni di natura patrimoniale per le spese sostenute per l'acquisto di beni ordinari necessari per la vacanza. Il Tribunale, in particolare, ha escluso sia stata raggiunta la prova di un danno economico in quanto il viaggiatore “è tornato in possesso del proprio bagaglio e in quanto dalla documentazione delle spese sostenute vi è la presenza di spese, quali acquisto di occhiali da sole e articoli di gioielleria, che non possono in alcun modo considerarsi beni ordinari necessari allo svolgimento della propria vacanza”.
Il rischio di smarrire il bagaglio è quindi sempre in agguato, ma il viaggiatore/consumatore ha la possibilità di vedersi ristorato, quanto meno del pregiudizio di natura non patrimoniale per il mancato pieno godimento della vacanza, sempre che sia superata la soglia del mero disagio.