Il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Una vicenda affrontata dal Tribunale di Perugia (sent. n. 1475 del 2 novembre 2021) ha fornito l’occasione per fare il punto su tale regime di responsabilità.
In quel caso, l’attrice, mentre era alla guida della propria bicicletta, era stata travolta da un cavallo in libertà proveniente da un terreno adiacente alla strada, per poi cadere in terra ed essere colpita ripetutamente dal cavallo, fino a finire in un fosso vicino.
La ciclista aveva così convenuto in giudizio la proprietaria dei cavalli, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
La norma che viene in rilievo è, ovviamente, l’art. 2052 c.c. ilquale prevede che la responsabilità per il danno causato dall’animale incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell’animale, per tale dovendosi intendere “colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario” (in questo senso, Cass. n. 2674/2018).
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidata, tale norma configura una ipotesi di responsabilità oggettiva che si fonda non su comportamenti (alla stessa stregua dell’art. 2043 c.c.), ma su una relazione di fondo intercorrente tra animale e proprietario, o, in via alternativa, tra animale e utilizzatore.
Sul punto, è stato affermato, infatti, che “la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un’attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità” (tra le altre, Cass. n. 10402/16).
Dunque, il limite di tale responsabilità, basata su una presunzione legale, risiede nel caso fortuito la cui prova liberatoria grava sul proprietario o custode o su chi abbia in uso l’animale.
Si precisa che il caso fortuito, come ha rammentato anche il Tribunale di Perugia, è configurabile in presenza di un fattore che presenti i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità ed attiene al solo profilo causale della fattispecie. In sintesi, dunque, solo il fattore eziologico esterno, imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale esclude la responsabilità, senza che sia rilevante la condotta del proprietario dell’animale o di chi se ne serve.
Nel caso affrontato nella sentenza citata, la convenuta aveva contestato proprio la relazione con l’animale, il cui onere della prova ricade sul danneggiato.
In realtà, secondo il Tribunale, l’istruttoria aveva confermato che la parte citata, all’epoca dei fatti, era proprietaria o comunque persona che aveva in uso ed in custodia il cavallo che aveva poi provocato la caduta.
In senso analogo, non era emerso che il sinistro fosse anche solo in parte riconducibile a fattori causali diversi dall’attraversamento del cavallo, non avendo la convenuta provato l’intervento di un fatto integrante il caso fortuito.
Il Tribunale di Perugia ha così accolto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati sulla base delle valutazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio e senza personalizzazione in aumento dal momento che, secondo il Giudice, l’attrice non aveva allegato profili che esulavano dall’ordinarietà dei danni connessi alle lesioni accertate.
La richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali per le spese di riparazione della bicicletta (una “mountain bike da competizione di elevato valore”) e per l’abbigliamento rovinatosi in occasione dell’incidente è stata invece rigettata per difetto di prova rigorosa e circostanziata. Secondo il Tribunale, infatti, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova, costituirebbe un documento privo di valenza probatoria, trattandosi di un atto di parte formatosi in assenza di contraddittorio.