Cassa integrazione per le ondate di calore

In sede di conversione del d. l. n. 63/2024 (recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché' per le imprese di interesse strategico nazionale), è stato introdotto l’art. 2 bis rubricato ‘Interventi in materia di ammortizzatori sociali’.

Il decreto, convertito nella legge 101 del 12 luglio 2024, pubblicato il 13 luglio scorso ed entrato in vigore il giorno successivo, ha esteso, per il periodo dal 14 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, il trattamento di integrazione salariale per eccezionali situazioni climatiche agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà della giornata lavorativa.

Per le modalità operative, anche di presentazione della domanda, si è in attesa della circolare dell’Inps. Intanto, ecco il testo della norma citata (per lo più sovrapponibile a quello inserito nel d. l. n. 98/2023):

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram