La decisione della CGUE del 9 luglio 2020 nella causa C – 343/19 presenta numerosi profili d’interesse.
Si tratta di una pronuncia resa, a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un giudice austriaco, nell’ambito di una delle controversie derivanti dalla nota vicenda del c.d. Dieselgate; la controversia era stata promossa da un’associazione per l’informazione dei consumatori, operante appunto in Austria, alla quale i consumatori avevano ceduto i loro diritti ad agire contro la Volskwagen. Oggetto dell’azione era il risarcimento del danno derivante dal fatto che, qualora i consumatori avessero conosciuto l’installazione sulle autovetture Volswagen da essi acquistate di un software che manipolava i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, non avrebbero concluso il contratto o avrebbero acquistato il veicolo ad un presso inferiore.
In primo luogo, la Corte, richiamando la propria giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 7, punto 2 del regolamento 1215/2012, noto anche Regolamento Bruxelles I bis, afferma che il danno lamentato nel caso di specie dall’associazione attrice, benché i veicoli fossero affetti da un vizio sin dall’installazione di tale software, si era concretizzato solo al momento dell’acquisto di detti veicoli, con l’acquisizione per un prezzo superiore al loro valore reale.
Inoltre, la Corte ritiene che il danno in questione non sia né una conseguenza indiretta del danno subito da altri soggetti, né un danno meramente patrimoniale, nel senso che la giurisprudenza della Corte attribuisce al termine, ma un danno materiale, che si traduce in una perdita di valore di ciascun veicolo interessato e derivante dal fatto che, emersa l’installazione del software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, il pagamento effettuato per l’acquisto di un simile veicolo trova come contropartita un veicolo affetto da un vizio e, quindi, di valore inferiore.
Di qui la soluzione, di sicuro favore per il consumatore, secondo la quale la competenza giurisdizionale viene ad essere radicata nel territorio dello Stato membro dove sia stato acquistato dal consumatore stesso il veicolo, e non nel luogo dove l’illecito si era consumato.