La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui principi in tema di responsabilità del vettore in caso di ritardo e lo fa affrontando due questioni: la distribuzione degli oneri della prova e l’individuazione dei danni risarcibili (ord. n. 26427 del 13 settembre 2023).
La vicenda in quella sede affrontata prendeva le mosse dalla domanda promossa da un turista nei confronti della compagnia aerea al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa di un ritardo della partenza del volo che gli aveva impedito di imbarcarsi nel volo successivo.
Secondo quanto premesso dalla Corte, ci si trova nell’ambito di applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929 che prevede espressamente, all’art. 18, la responsabilità del vettore del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci.
Secondo la Cassazione, tra gli obblighi sanciti a carico del vettore rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta integra un’ipotesi di inadempimento contrattuale con conseguente esposizione della stessa al risarcimento dei danni conseguenti.
Posta tale premessa, la Corte ha reputato la sentenza di appello conforme ai principi dalla stessa più volte ricordati in ordine, appunto, alla responsabilità del vettore in caso di ritardo.
Ecco, allora, che i Giudici Supremi hanno rammentato che si tratta di una responsabilità contrattuale con la conseguente distribuzione degli oneri della prova: il danneggiato, infatti, è onerato solo della prova della fonte del proprio diritto, dovendosi limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo della pretesa.
Per quanto riguarda, invece, i danni risarcibili quali conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, l’ordinanza in esame si inserisce nel solco già tracciato dalle recenti pronunce nelle quali la Corte aveva fatto riferimento alla risarcibilità di un danno non patrimoniale non costituito da meri disagi o fastidi, ma da una vera e propria limitazione della disponibilità del proprio tempo, della libertà di movimento e di circolazione (cfr., in questo senso, Cass. 15 febbraio 2023, n. 4723; per un approfondimento si veda, sempre su questo sito, Bagaglio consegnato in ritardo? Spetta il risarcimento del danno alla libertà di circolazione).