Il d.lgs. n. 104/2022, pubblicato in GU il 29 luglio 2022, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione.
Le nuove disposizioni, in vigore dal 13 agosto 2022, ampliano il corredo informativo da destinare al lavoratore previsto dal d.lgs. n. 152/1997.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha già emanato una circolare (n. 4/2022) per fornire i primi chiarimenti.
Ecco una panoramica dei nuovi obblighi informativi.
A chi si applica il nuovo decreto
Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104/2022 si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
Oggetto del decreto
Il d.lgs. n. 104/2022 disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.
Rapporti di lavoro ai quali si applicano gli obblighi informativi
Le nuove disposizioni trovano applicazione in relazione ai seguenti rapporti di lavoro:
Le previsioni del d. lgs. n. 104/22 si applicano anche:
Sono invece esclusi:
Le informazioni oggetto degli obblighi informativi
Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:
Non vi è più il riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.
Tuttavia, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (cfr. infra) il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli elementi sopra elencati (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.
Modalità di comunicazione delle informazioni
Le informazioni elencate devono essere comunicate a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente in formato cartaceo oppure elettronico.
Pertanto, al fine di agevolare l’assolvimento dei nuovi adempimenti, è possibile trasmettere le informazioni:
Le medesime informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
La disposizione sulla durata della conservazione della prova della trasmissione o della ricezione delle informazioni dovute ai lavoratori è priva di un diretto presidio sanzionatorio giacché, in caso di inosservanza, i relativi obblighi saranno da ritenersi omessi e troveranno applicazione le sanzioni previste nel novellato art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 276/2003 (cfr. infra).
Quando e dove
Le informazioni devono essere comunicate al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, attraverso la consegna, alternativamente,
Le informazioni eventualmente non contenute in tali documenti sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.
In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell’instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.
Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati
Il datore di lavoro/committente è tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Il datore di lavoro o il committente dovrà fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni sopra elencate, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni:
Le informazioni dovranno essere fornite in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, avrà diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi informativi. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni.
Inoltre, il lavoratore, almeno 24 ore prima, dovrà essere informato, sempre per iscritto, di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite che comporti variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.
Modifica degli elementi del contratto dopo l’assunzione
Qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell’obbligo informativo che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo, dovrà essere comunicata al lavoratore, per iscritto, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.
Sanzioni
Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi all’Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500,00 per ogni lavoratore interessato.
Per un ulteriore approfondimento si segnala Sulla moltitudine degli obblighi d’informazione ai lavoratori introdotti con l’attuazione della normativa comunitaria relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili di Mauto Marrucci.