Non esiste alcun automatismo tra la mancata prestazione dell'assistenza al minore e la figura dell'abuso del congedo parentale. Lo ha confermato la Corte di Cassazione (ord. 16 marzo 2025, n. 6993).
La vicenda giunta al vaglio della Suprema Corte prendeva le mosse dal licenziamento irrogato ad un lavoratore per asserito abuso del congedo fruito per il figlio, limitatamente agli ultimi dieci giorni di assenza. Il lavoratore, che nel periodo precedente aveva prestato la propria assistenza al figlio, era tornato nel proprio paese di origine, da solo, dove risiedeva la madre a causa dell'improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute, lasciando il figlio in Italia con la moglie. La Corte territoriale aveva ritenuto che la condotta contestata non apparisse connotata da intrinseco disvalore sociale, trattandosi comunque di una assenza temporanea per ragioni familiari urgenti e contingenti, esigenza riconducibile nell'alveo dei doveri di solidarietà familiare e di cura dei legami.
La tesi sostenuta dalla Corte d’appello sottesa alla decisione era, dunque, nel senso della necessità del contemperamento, nella situazione di fatto data, dell’istituto dei permessi con altri valori costituzionali rilevanti nello stesso ambito familiare.
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che non sussistesse la figura dell'abuso del permesso alla luce delle circostanze che erano emerse (in particolare, in considerazione dell'età del bambino, della gravità della malattia della madre del lavoratore, del fatto che fosse stato già fatto un viaggio con l'intera famiglia poco tempo prima, che il bambino fosse stato affidato alla madre, e del fatto che il lavoratore non aveva espletato attività incompatibili sul piano del lavoro).
La Cassazione ha condiviso tale tesi.
Secondo la Corte, viene infatti in gioco l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà familiare rilevanti sul piano costituzionale. Ne consegue che, sotto il profilo sostanziale, non vi può essere contrarietà allo spirito della disciplina legale se il congedo familiare è stato fruito in una situazione di fatto, particolare ed urgente, “allo scopo di assicurare, per un periodo contenuto ed in via di eccezione, il contemperamento tutti i diversi valori compresenti nella concreta vicenda; fermo restando che l'obiettivo principale dell'assistenza al minore sia stato sempre e comunque oggettivamente assicurato pure in ambito familiare”.
Questa valutazione complessiva e non atomistica della fruizione del permesso – ha soggiunto la Cassazione - è demandata al giudice di merito e deve essere operata attraverso un giudizio di adeguatezza ed una valutazione funzionale della condotta del lavoratore, alla stregua della molteplicità dei fatti della vita concreta.
Inoltre, la figura dell'’abuso del permesso’ che conduce alla giusta causa implica sul piano soggettivo l'elemento intenzionale e non può, dunque, esistere quando la finalità della condotta sia stata, come era stato accertato in fatto nel caso di specie, “quella di obbedire ad altri valori impellenti e non di pregiudicare interessi altrui”.
Sicché, contrariamente a quanto aveva affermato la datrice di lavoro ricorrente, secondo la Corte, “non esiste alcun automatismo tra la mancata prestazione dell'assistenza al minore e la figura dell'abuso” essendo necessario valutare, oltre alla sua oggettiva durata, anche la motivazione per la quale questa non è avvenuta.
La Suprema Corte ha richiamato anche la recente ord. n. 1227/2025, resa in materia dei permessi ex L. n. 104/1992. In quell’occasione, era stato evidenziato che “sul piano sistematico e ordinamentale può dirsi che, sotto il profilo oggettivo, il concetto di "abuso del diritto" implichi l'assenza di funzione, ossia un esercizio del diritto solo apparente, privo di qualunque legame ed utilità rispetto allo scopo per il quale quel diritto è riconosciuto dal legislatore. Sul piano soggettivo è necessario un elemento psicologico, di natura intenzionale o dolosa, che parimenti deve essere accertato, sia pure mediante presunzioni semplici, dalle quali sia possibile individuare la finalità di pregiudicare interessi altrui”.
Neppure potrebbe sostenersi – ha aggiunto la Cassazione - la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. La posizione di chi lavora e la stessa esplicazione della prestazione lavorativa – si legge nella pronuncia - vanno calate sempre nella più complessa realtà, sociale e familiare, in cui vive il prestatore.
Da qui la conclusione secondo la quale il ‘fatto’ disciplinare contestato non esiste né sul piano oggettivo e tanto meno su quello soggettivo, non avendo voluto il lavoratore commettere alcun abuso ossia distorcere per finalità vietate l'uso del congedo accordatogli dall'ordinamento.
Il ricorso del datore è stato rigettato.