COVID – 19: le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica

Maria Santina Panarella
20 Dicembre 2020

Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020 l’INPS ha illustrato le novità apportate dal d.l. n. 137/2020, come integrato dai successivi d.l. n. 149/2020 e d.l. n. 157/2020, alla regolamentazione delle misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

In particolare, la circolare citata (https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.pdf) fornisce le istruzioni operative e contabili per l’accesso alle relative prestazioni.

Le modifiche introdotte

In primo luogo, va osservato che la nuova disciplina deve essere coordinata con quella introdotta dal d.l. n. 104/2020 che regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

La nuova disciplina prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massimadi 6 settimane.

I datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti nella precedente disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

I datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al d.l. n. 104/2020, invece, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal d.l. n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

I destinatari del nuovo periodo di trattamento di cassa integrazione salariale e assegno ordinario per la causale COVID-19

Le 6 settimane di trattamento possono essere riconosciute:

  • ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all’art. 1 co. 2 del d.l. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso;
  • ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (che ha disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive).

Il contributo addizionale

È stabilito che, in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale per le 6 settimane sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, così determinato:

  • 9 % per le imprese che, nel primo semestre del 2020, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto al corrispondente periodo del 2019;
  • 18 % per le imprese che non hanno subito alcuna riduzione di fatturato;
  • se la perdita del fatturato è stata pari o superiore al 20 %, o se l’attività è stata avviata dopo il 1° gennaio, non è dovuto alcun versamento del contributo addizionale;
  • nel caso in cui il datore di lavoro appartenga ai settori interessati al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, si applica la medesima esenzione.

I lavoratori ai quali si rivolgono le misure previste dal d.l. n. 137/2020 e dal d.l. n. 104/2020

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal d.l. n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del d. l. n. 149/2020).

Anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal d.l. n. 104/2020 potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’art. 1, co. 5, del medesimo d. l. n. 104/2020 (in base a tale ultima disposizione, le domande relative ai trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa).

Per quanto riguarda il requisito soggettivo del lavoratore, nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Modalità di richiesta delle 6 settimane previste dal d.l. n. 137/2020

Per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa, decorrenti dal 16 novembre 2020 (da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021), tutti i datori di lavoro, sia quelli ai quali siano state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, dovranno utilizzare la nuova causale COVID -19 DL 137”.

Gli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal d.l. n. 137/2020

Il d.l. non ha modificato il precedente assetto, pertanto l’INPS richiama i paragrafi nn. 3 e 4 della circolare n. 115/2020 relativi alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria

Anche le imprese che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso

Anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario.

La concessione dell’assegno ordinario - che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Anche in questo caso, la durata complessiva del trattamento non può essere superiore a 6 settimane.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

La domanda di CIGD (ad eccezione del caso di datore di lavoro con meno di 5 dipendenti) dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Termini di trasmissione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il termine non deve essere inteso in senso assoluto, in quanto opera solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto alla quale la decadenza è intervenuta.

Pertanto, il datore di lavoro può sempre inviare una diversa domanda riferita ad un periodo differente. Ne consegue che, nel caso in cui l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, la decadenza riguarderà solo il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modello SR41 semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Modalità di pagamento

L’azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente oppure chiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie.

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