Credito ai consumatori: niente interessi alla Banca se non sono rispettati gli obblighi informativi

Maria Santina Panarella
18 Febbraio 2025

Nei contratti di credito ai consumatori, qualora non siano osservati gli obblighi informativi, la Banca può essere privata del diritto agli interessi e alle spese.

Con la sentenza del 13 febbraio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha interpretato in questo modo l’art. 10 della dir. 2008/48/CE (causa C‑472/23, qui il testo integrale). La pronuncia ha riguardato il caso di una società polacca secondo la quale, poiché la Banca era venuta meno al suo obbligo di informazione al momento della conclusione del contratto, il credito era esente da interessi e spese, secondo la sanzione prevista dalla legge nazionale.

Come si legge nella pronuncia, la direttiva sopra citata mira a garantire che il consumatore riceva, prima della conclusione del contratto di credito, informazioni adeguate, riguardanti, in particolare il TAEG.

La Corte ha poi sottolineato che le clausole del contratto di credito devono esporre in maniera trasparente il motivo e le modalità di variazione delle spese connesse al servizio da fornire cosicché il consumatore possa prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le eventuali modifiche.

Dalla giurisprudenza della stessa Corte – si legge nella pronuncia - risulta che la violazione, da parte del creditore, di un obbligo di importanza essenziale nel contesto della direttiva 2008/48 può essere sanzionata, conformemente alla normativa nazionale, con la decadenza del creditore dal diritto agli interessi e alle spese. Una siffatta sanzione, “pur producendo gravi conseguenze nei confronti del creditore, può essere considerata sproporzionata solo in caso di mancata menzione o di menzione erronea di elementi, tra quelli previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, che, per loro natura, non possono incidere sulla capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno”.

Orbene, anche l’obbligo per il creditore di indicare, nel contratto di credito, le condizioni alle quali può intervenire una modifica delle spese di esecuzione del contratto riveste un’importanza essenziale per il consumatore, giacché, per valutare la portata dell’impegno, egli deve poter prevedere le eventuali modifiche di tali spese sulla base di criteri chiari e comprensibili e, pertanto, le conseguenze economiche che ne derivano, anche qualora l’importo iniziale di tali spese sia relativamente esiguo rispetto all’importo del credito.

La Corte ha così concluso nel senso che il principio di proporzionalità non osta a che uno Stato membro scelga di prevedere una sanzione uniforme, “consistente nel privare il creditore del suo diritto agli interessi e alle spese, per la violazione dei diversi obblighi informativi previsti all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, anche qualora la gravità individuale della violazione di ciascuno di tali obblighi e le conseguenze che ne derivano per il consumatore possano variare a seconda dei casi”.

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