Decreto lavoro convertito in legge: ecco le principali novità

Dall’addio al reddito di cittadinanza, che lascia il posto al nuovo assegno di inclusione, al contratto di lavoro a tempo determinato (a)causale, passando per la modifica del ‘decreto trasparenza’ e per la mitigazione delle sanzioni amministrative per l’omissione di versamenti previdenziali.

Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal decreto lavoro (d. l. 48/2023) e dalla la l. n. 85/2023 di conversione, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

L’assegno di inclusione (artt. 1 - 11)

Premesso il superamento del reddito di cittadinanza (art. 13), con decorrenza dal 1° gennaio 2024, è istituito l’assegno di inclusione, definito “misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”. Tale misura è condizionata alla prova dei redditi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Il beneficio economico, pari ad € 6.000,00 annui, o € 7.560 per determinati nuclei familiari, verrà erogato mensilmente per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile per periodi di altri 12 dopo un mese di sospensione. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno, attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro:

a) per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;

b) per un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 % dell’orario a tempo pieno;

c) se la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;

d) per un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli di età inferiore ai 14 anni, l’obbligo di accettare il contratto scatta solo entro una distanza lavoro – domicilio di 80 km o entro un limite temporale di 120 minuti con trasporto pubblico.

Sono previsti incentivi (art. 10) per i datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione.

In sede di conversione, è stata aggiunta la previsione secondo la quale i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini del calcolo dell’Isee.

Supporto per la formazione e il lavoro (art. 12)

Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro. Sarà utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a € 6.000, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione e che partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di altre politiche attive del lavoro.

Modifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro (art. 14)

Le modifiche del d.lgs. 81/2008 sono dirette espressamente a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni.

In particolare, le novità sono le seguenti:

- il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria anche se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal d. lgs. 81/2008;

- gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso a pubblici uffici o istituzioni scolastiche si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi alla quale sia seguita la programmazione degli interventi;

- lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare devono rispettare le disposizioni del titolo III e IV del d. l.gs. 81/2008;

- il medico competente, in occasione della visita medica preventiva, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento; in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico comunica il nominativo di un sostituto;

- viene modificato il contenuto dell’Accordo per la Formazione che dovrà individuare contenuti minimi della formazione, ed anche il monitoraggio dell’applicazione degli accordi nonché il controllo sulle attività e sul rispetto della normativa da parte dei soggetti formatori;

- il soggetto che noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve acquisire e conservare una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l’utilizzo;

- il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7 d. lgs. 81/2008, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro (si rammenta che il comma 4 dell’art. 71 citato prevede già tale obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature). In caso di violazione, sono previste sanzioni;

- viene aggiunto, tra i requisiti professionali del Coordinatore per la progettazione, la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Estensione della tutela Inail contro gli infortuni di studenti e insegnanti (art. 18)

La tutela assicurativa Inail viene estesa a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, limitatamente, però, all’anno scolastico e accademico 2023 – 2024. Per quanto riguarda gli alunni e gli studenti, l’assicurazione sarà limitata agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate.

Sanzioni amministrative per l’omissione di ritenute previdenziali (art. 23)

Viene introdotta una mitigazione delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali non superiore ad € 10.000,00, prevendendo una quantificazione proporzionata all’importo omesso. Se prima era prevista una sanzione da € 10.000,00 ad € 50.000,00, ora potrà essere pari ad una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

I contratti a termine (art. 24)

Al fine di semplificarne l’utilizzo, il decreto lavoro modifica la disciplina del contratto a termine.

Tenuta ferma la possibilità di stipulare contratti acausali di durata non superiore a 12 mesi, quelli di durata maggiore (comunque non eccedente i 24 mesi) potranno essere conclusi solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- nei casi previsti dai contratti collettivi, anche di secondo livello (territoriali o aziendali);

- in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

- per sostituzione di altri lavoratori assenti.

In sede di conversione, è stato previsto che anche per i rinnovi, così come già era per le proroghe, non sono richieste le causali se la durata complessiva del rapporto non supera il 12 mesi. Pertanto, la causale servirà solo quando la durata complessiva dei rapporti supera i 12 mesi.

Ai fini del computo dei 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023.

Contratti di somministrazione (art. 24 co. 1 quater)

La legge di conversione ha inserito l’esclusione, dal conteggio del limite quantitativo fissato dalla legge per il ricorso alla somministrazione di manodopera a tempo indeterminato (20 % dell’organico), dei lavoratori somministrati con contratto di lavoro in apprendistato.

Il contratto di espansione (art. 25)

Fino al 31 dicembre 2023, i gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, possono stipulare un accordo integrativo in sede ministeriale per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del

contratto di espansione.

Modifiche al decreto trasparenza (art. 26)

Viene prevista una semplificazione degli obblighi informativi introdotti dal decreto trasparenza (qui un approfondimento Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili: oggetto e modalità di adempimento degli obblighi informativi posti a carico del datore dal ‘decreto trasparenza’) posti a carico del datore.

In particolare, una parte delle informazioni potrà essere comunicata al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. La modalità semplificata potrà essere utilizzata in relazione alle seguenti informazioni: la durata del periodo di prova, il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti, la forma e la durata del preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni, l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

A questo fine, il datore dovrà però consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi, nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

È oggetto di modifica anche la norma dedicata agli obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Tali obblighi sono ora previsti solo in presenza di strumenti “integralmente” automatizzati, con la precisazione che gli stessi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

Gli incentivi all’occupazione giovanile (art. 27)

Ai datori di lavoro che assumono, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, giovani cd. NEET (che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studio o di formazione) con età inferiore a 30 anni, registrati al PON Iniziativa Occupazione Giovani, spetta, per 12 mesi, un incentivo pari al 60 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (art. 37)

È esteso l’uso dei voucher anche ai soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. In tali settori, l’uso dei buoni sarà ammesso fino a 15 mila euro e, comunque, solo dagli utilizzatori che hanno fino a 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Esonero dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 39)

Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendente viene aumentato dal 2 % al 6 %, con esclusione della 13ma mensilità.

Detassazione lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico – alberghiere (art. 39 bis)

Ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito, nel periodo d’imposta 2022, non superiore a 40 mila euro, per il periodo che va dal 1° giugno al 21 settembre 2023, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario.

Benefici fiscali per il welfare aziendale (art. 40)

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare il reddito imponibile, entro il limite complessivo di € 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

La proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche (art. 28 bis)

Viene prorogato al 30 settembre 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nelle condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022.

La proroga del termine per il lavoro agile (art. 42)

Il diritto al lavoro agile, nel settore privato, è stato prorogato al 31 dicembre 2023, per:

  • i lavoratori genitori di minori di 14 anni, a condizione che il lavoro agile sia compatibile con la natura della prestazione e che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori;
  • per i lavoratori fragili.
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Maria Santina Panarella
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