Assumono rilievo, per la materia civilistica, le norme racchiuse nel capo III del D.L. e soprattutto gli artt. 12 e 13.
Il primo fa slittare di un anno l’entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, istituito dalla Riforma Cartabia, al fine di permettere l’adozione degli interventi necessari per l’effettiva operatività del medesimo.
La riforma Cartabia aveva comportato cambiamenti sostanziali nell’ambito della giustizia minorile, determinando l’abrogazione del Tribunale per i minorenni e l’istituzione, a partire dal 17 ottobre 2024, del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPFM). La costituzione del nuovo ufficio era destinata ad avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica, e quindisenza alcun ampliamento delle dotazioni organiche di magistratura e di personale amministrativo. E’, dunque, comprensibile che esso necessitasse di tempi più lunghi di quelli dapprima previsti.
Quanto all’art. 13, esso introduce una modifica in materia di diritto societario, intervenendo sull’art. 2506.1 c.c., laddove sopprime al primo comma le parole “a sé stessa”, trasformando la norma in questi termini: “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e le relative azioni o quote”..
Minore invece, nella prospettiva del civilista, risulta l’impatto dell’art. 11, che ha la finalità di eliminare alcune incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri.