Disposizioni in materia di lavoro: ecco le prime indicazioni operative del Ministero del Lavoro relative alla l. 203/2024

Con la circolare del 27 marzo 2025 il Ministero del Lavoro ha reso le prime indicazioni operative in relazione alla l. 203 del 13 dicembre 2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (“Collegato lavoro”).

Il documento contiene chiarimenti riguardanti, in particolare,:

  • le modifiche alla disciplina della somministrazione contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro (art. 10, l. 203/2014);
  • la norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali (art. 11);
  • la durata del periodo di prova (art. 13);
  • il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile (art. 14);
  • le norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19). A questo riguardo, la circolare ricorda che l’art. 19 della l. 203/2024 ha riconosciuto espressamente la possibilità che il rapporto di lavoro si concluda per effetto delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti (o dimissioni implicite), consentendo al datore di lavoro di ricondurre un effetto risolutivo al comportamento del lavoratore consistente in una assenza ingiustificata, prolungata per un certo periodo di tempo. Tale effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta “volontà dismissiva” del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma. Per quanto concerne la durata dell’assenza, l’articolo 19 prevede che la stessa, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, debba essere superiore a quindici giorni. I giorni di assenza, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. Quello individuato dalla legge costituisce il termine legale minimo affinché il datore – a partire, quindi, dal sedicesimo giorno di assenza – possa darne specifica comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. Nulla vieta, dunque, - precisa il Ministero - che detta comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo. La suddetta comunicazione opera anche quale dies a quo per il decorso del termine di cinque giorni previsto per effettuare la relativa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV. Nel caso in cui il CCNL applicato preveda, invece, un termine diverso, lo stesso troverà senz’altro applicazione ove sia superiore a quello legale, in virtù del principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Se, invece, è previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale. Infine, diversi contratti collettivi riconducono ad un’assenza ingiustificata protratta nel tempo – di durata variabile, anche inferiore ai quindici giorni previsti dall’articolo 19 in esame – conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In queste ipotesi, viene attivata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori. Il Ministero, ritendendo che le previsioni contrattuali in materia debbano essere considerate un corpus unico, laddove il datore intenda procedere ad una risoluzione del rapporto al verificarsi della condizione prevista dal contratto (l’assenza protratta per la durata determinata dallo stesso CCNL), dovrà seguire il percorso delineato dal CCNL – del tutto alternativo a quello previsto dall’articolo 19 in commento – e attivare, dunque, la procedura prevista dall’articolo 7 della legge n. 300/1970.

In calce il testo integrale della circolare.

Per ulteriori approfondimenti riguardanti le disposizioni introdotte dalla l. 203/2024 si rinvia a Il Senato ha approvato il disegno di legge contenente disposizioni in materia di lavoro e Prime indicazioni dell’INL in relazione alla l. n. 203/2024

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Maria Santina Panarella
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