Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che attua gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21 del Decreto Legge Coesione, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95).
Il provvedimento è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo; una volta superato, potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Come viene precisato sul sito istituzionale, il decreto definisce i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso. Più nel dettaglio, per ottenere il beneficio, rilevano i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.
Il decreto riconosce 2 tipologie di contributi.
Il primo specifico sull’attività imprenditoriale dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che, tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per questi è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’Inps, per massimo 3 anni e comunque non oltre la fine del 2028.
Il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti firmati tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per 3 anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028.
Premi e contributi dovuti all’Inail restano a carico del datore di lavoro.
L’incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato.
Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. È, invece, compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027.