Nella newsletter del 21 marzo 2025 il Garante Privacy ha reso noto di aver sanzionato una Società, azienda di autotrasporto, per aver controllato in modo illecito circa cinquanta lavoratori dipendenti durante la loro attività lavorativa.
Il controllo avveniva mediante l’utilizzo di un sistema gps installato sui veicoli aziendali che controllava in maniera continuativa i dati di localizzazione, la velocità, il chilometraggio, e lo stato dei veicoli, senza rispetto della normativa ed in modo difforme da quanto previsto nel provvedimento autorizzativo dell’ITL.
Da quanto si legge nel provvedimento, dalle risultanze istruttorie svolte era emerso che il sistema di geolocalizzazione era stato installato per finalità di tutela dei beni aziendali, di sicurezza sul lavoro e per esigenze di natura organizzativa e produttiva, così come indicato nell’istanza di autorizzazione rivolta all’ITL. Tuttavia, secondo il Garante, tali modalità di trattamento risultavano eccedenti e non proporzionate rispetto agli scopi e alle finalità dichiarate, che avrebbero potuto essere legittimamente perseguite mediante il trattamento di informazioni più limitate.
In particolare – precisa il provvedimento - la raccolta delle informazioni particolareggiate (tra cui la rilevazione della posizione anche durante la pausa dell’attività lavorativa) “risulta idonea ad effettuare un monitoraggio continuo sull’attività dei dipendenti in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1., lett. c) del Regolamento) che, invece, richiede che i dati raccolti siano “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati””. Tra l’altro, il Garante aveva già più volte ribadito che la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando questo si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite.
Allo stesso modo, la conservazione dei dati raccolti per un esteso periodo di tempo (pari a 180 giorni) non è stata reputata conforme ai principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento).
Alla luce della riscontrata illiceità del trattamento dei dati, il Garante ha prescritto alla Società di predisporre un’informativa idonea a rappresentare compiutamente i trattamenti realizzati mediante il sistema di geolocalizzazione e di conformare il trattamento alle garanzie prescritte con il provvedimento autorizzatorio dell’ITL; ha poi ingiunto alla medesima Società di pagare la sanzione di 50 mila euro.
In argomento si vedano anche Riders e dati personali: arriva la multa del Garante privacy e Il telepass può costituire uno strumento di controllo a distanza del lavoratore.