Il Regolamento 2024/1991 sul ripristino della natura è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29 luglio 2024 per poi entrare in vigore il 18 agosto 2024.
Il Regolamento è, in quanto tale, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione, entro il 2033, riesaminerà la sua applicazione e l’impatto sui settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura, nonché gli effetti socioeconomici più ampi.
Le nuove norme (qui il testo integrale) sono destinate a contribuire:
a) al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
b) al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
c) a una maggiore sicurezza alimentare;
d) all’adempimento degli impegni internazionali dell’Unione.
Il Regolamento istituisce un quadro nell’ambito del quale gli Stati membri attuano misure di ripristino allo scopo di coprire congiuntamente almeno il 20 % delle zone terrestri e marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.
Il Regolamento riguarda una serie di ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, forestali, agricoli e urbani, comprendenti zone umide, formazione erbose, foreste, fiumi e laghi, nonché ecosistemi marini, inclusi praterie marine, banchi di spugne e banchi coralliferi.
Per quanto riguarda gli habitat considerati in cattive condizioni, elencati nel Regolamento, gli Stati membri adotteranno misure volte a ripristinare:
È previsto l’impegno degli Stati membri a prevenire il deterioramento significativo delle zone che hanno raggiunto un buono stato grazie al ripristino o che ospitano gli habitat terrestri e marini elencati.
Il Regolamento introduce, poi, obblighi specifici che impongono misure intese a invertire il declino delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 nonché per i diversi tipi di ecosistema, fra cui terreni agricoli, foreste ed ecosistemi urbani.
In base alle nuove norme, gli Stati membri sono tenuti a elaborare in anticipo e a presentare alla Commissione piani nazionali di ripristino indicanti le modalità con cui intendono conseguire gli obiettivi. Inoltre, devono a monitorare i progressi compiuti e a riferire in proposito, sulla base di indicatori di biodiversità a livello dell'UE.