Il d.l. n. 127/2021 entrerà in vigore ormai tra pochi giorni e con questo l’obbligo delle certificazioni verdi COVID -19 nei luoghi di lavoro.
Facciamo, allora, il punto sulle principali novità con le quali il mondo del lavoro dovrà fare i conti dal 15 ottobre 2021.
1. Cosa dispone il d.l. n. 127/2021?
Al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Sars – CoV – 2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta, la certificazione verde COVID - 19
2. Chi deve rispettare l’obbligo?
Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni.
Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. Fino a quando?
Le misure dovranno essere rispettate dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
4. Quali obblighi incombono in capo ai datori di lavoro?
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto-legge.
5. Con quali modalità i datori possono effettuare il controllo?
Entro il 15 ottobre 2021, i datori devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche demandate agli stessi.
Tali verifiche possono essere svolte a campione; ove possibile, i controlli dovrebbero essere effettuati prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Devono essere individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi
6. Come devono essere effettuate le verifiche delle certificazioni?
Le verifiche dei green pass devono essere effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2021 (art. 13).
In particolare:
7. Quali conseguenze sono previste per i lavoratori privi del green pass?
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, in qualunque modo nominato.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. Sono previste sanzioni?
L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere il green pass è punito con la sanzione pecuniaria da € 600,00 a € 1.500,00.
Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. ...e per il datore di lavoro?
Nel caso di omessa verifica del possesso dei lavoratori del green pass, di mancata definizione delle modalità operative entro il 15 ottobre 2021 o di accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori privi della certificazione, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00.
L’obiettivo delle disposizioni è espressamente quello di prevenire la diffusione del virus. In assenza dell’obbligo vaccinale, non ci resta(va) che il green pass.